Gli uffici della Soprintendenza Archeologia, BelleArti e Paesaggio della Liguria, a riscontro dei numerosi quesiti ricevuti da parte di tecnici comunali e professionisti, hanno reso note ai Comuni, agli Ordini e ai Collegi professionali della regione le Linee di indirizzo per gli interventi su edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali Parte II e III, e sull’edificato con valore storico e documentale ai fini dell’applicazione della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (c.d. bonus facciate 90%) e Legge n.77 del 17 luglio 2020, art. 119 (c.d. superbonus 110%).
La Soprintendenza, nello specifico, intende precisare quanto segue:
- Edifici vincolati. L’orientamento della scrivente considerate le caratteristiche del territorio di competenza è tale da non ritenere in linea generale compatibile con la tutela dei beni sottoposti alle disposizioni del D.Lgs 42/2004 (Parte II) la sostituzione indiscriminata degli infissi storici e la realizzazione di interventi di isolamento termico quali ‘cappotti’ o applicazione di intonaci con caratteristiche di isolamento termico negli edifici, di qualunque spessore, composti da materiali non tradizionali o privi di prove o sperimentazioni che ne accertino il comportamento nel tempo;
- Centri storici. Relativamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 (Parte II) ma ricadenti nelle disposizioni della Parte III Del Codice (in particolare art. 136 c. 1 lett. b) e c)) o altrimenti in ambiti classificati dagli strumenti urbanistici come zone ‘A’ ai sensi del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444, (di fatto questi ultimi non direttamente sottoposti a tutela ai sensi del Codice), si richiama l’attenzione sull’assunto ormai condiviso che i centri storici sono un complesso unitario, non un assortimento di edilizia minore e di architetture più o meno importanti ma un’articolazione organica di strade, case, piazze che costituiscono un patrimonio dal valore incalcolabile perché la storia vi si è sedimentata e stratificata;
- Patrimonio edilizio diffuso. In zone non sottoposte a tutela gli edifici riconducibili al periodo pre-bellico quali ad esempio: manufatti rurali con valore testimoniale, villini risalenti ai primi del novecento, nuclei di edifici antichi, anche in mancanza di episodi architettonici eccezionali, possono presentare qualità culturali e paesaggistiche che contribuiscono a dar loro un valore artistico diversificato e articolato.
In linea con tali principi la Soprintendenza ritiene che l’adozione nei centri e storici, e non solo, di soluzioni che, per essere efficaci dal punto di vista dell’efficientamento energetico e rispettare i parametri introdotti dalle diverse direttive europee e indicati dai decreti del Ministero dello Sviluppo economico, comporterebbero inevitabilmente la messa in opera di infissi e di strati materici con caratteristiche tecnologiche e/o spessori, estranei alla natura e ai caratteri delle facciate realizzate con forme e materiali della tradizione costruttiva pre-industriale, sia pertanto da evitare.
L’Ordine Architetti PPC della provincia di Savona sta valutando, anche con la Federazione Ligure, azioni da intraprendere partendo da un confronto con gli uffici competenti, nella speranza di avere un vademecum regionale condiviso e sottoscritto da tutte le parti interessate.