Nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 31 maggio 2021, 77 (testo in calce) recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure“; si tratta di 68 articoli volti a velocizzare l’attuazione delle opere previste dal Recovery Plan, rafforzando le strutture amministrative e snellendo le procedure, disciplinandone la relativa governance.
Decreto Semplificazioni 2021: cosa cambia per edilizia e appalti
Il Decreto Semplificazioni 2021 prevede una serie di interventi che puntano ad accelerare e snellire le procedure e, allo stesso tempo a rafforzare la capacità amministrativa della Pubblica amministrazione in vari settori.
Superbonus 110%
L’accesso è esteso agli interventi necessari alla rimozione delle barriere architettoniche. Secondo quanto previsto dal Decreto Semplificazioni 2021 basterà una Cila per fare partire i lavori e non servirà più la doppia conformità. Il superbonus continua a non poter essere applicato agli immobili in categoria catastale D/2, cioè alberghi e pensioni. Estensione prevista e confermata invece per case di cura e ospedali, poliambulatori, caserme, collegi e convitti, ovvero per i proprietari di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.
Subappalto
Le indicazioni del Decreto Semplificazioni 2021 prevedono un approccio progressivo alla rimozione dei limiti. Ecco quali sono le tempistiche:
- fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30 per cento, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Sono comunque vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Infine, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro;
- dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità. Inoltre, le stesse dovranno indicare le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle attività di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle white list o nell’anagrafe antimafia;
- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.
Appalto integrato e Dibattito pubblico
Per gli interventi del PNRR è previsto un unico affidamento per la progettazione e l’esecuzione dell’opera sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica. L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che tiene conto anche degli aspetti qualitativi oltre che economici. Nel Decreto Semplificazioni 2021, per assicurare la più ampia condivisione delle opere da realizzare, è previsto il rafforzamento dello strumento del “dibattito pubblico” e le attività della Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il confronto con la società civile e gli enti territoriali.