Con riferimento al decreto n. 32/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 55/2019, vengono prorogate fino al 30 giugno 2023 (invece che fino al 31 dicembre 2021), le seguenti disposizioni:
- sospensione dell’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di avvalersi delle centrali di committenza, però limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate all’ articolo 37, comma 4, del Codice, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di province;
- sospensione dell’obbligo di ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, ai commissari “esterni” iscritti all’apposito albo tenuto dall’ANAC;
- sospensione del divieto di appalto congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori (cd “integrato”);
- possibilità per la PA di prevedere in fase di gara l’inversione procedimentale, aprendo prima le offerte e poi verificando i requisiti dei concorrenti;
- innalzamento a 100 milioni di euro della soglia oltre la quale è obbligatorio il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall’acquisizione del parere;
- sospensione del divieto di iscrivere riserva su progetti validati. Viene inoltre prorogata, fino al 31 dicembre 2023, come in precedenza evidenziato, la sospensione dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in gara, sia per gli appalti sia per le concessioni, e del conseguente obbligo di verifica in sede di gara, in capo agli stessi, del possesso dei necessari requisiti di partecipazione.
Vengono infine prorogate per tutto il 2023 le seguenti misure:
- possibilità per i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione, di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Dette opere saranno poi considerate prioritariamente ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione;
- possibilità di affidare i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione, sulla base di un progetto definitivo “alleggerito” e possibilità di iniziare i lavori a prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo;
- per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, una volta approvato il progetto definitivo dal CIPE, la possibilità per i soggetti aggiudicatori di approvare direttamente le eventuali varianti, qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato; in caso contrario, dovranno tornare al CIPE per l’approvazione.
Modifiche al DL semplificazione n. 76/2020
Al decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, vengono anzitutto prorogate fino al 30 giugno 2023 (dal 31 dicembre 2021) le seguenti disposizioni:
- le procedure derogatorie per gli affidamenti “sotto soglia” (art. 1); contestualmente, vengono altresì modificate le modalità di affidamento di tali lavori, prevedendo:
- affidamento diretto dei lavori fino a 150 mila euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
- procedura negoziata con invito a 5 operatori per lavori da 150 mila euro e fino ad 1 milione;
- procedura negoziata con invito a 10 operatori da 1 milione e fino a soglia comunitaria (5,3 milioni di euro).
- le procedure derogatorie per gli affidamenti “sopra soglia” (art. 2);
- le disposizioni in tema di verifiche antimafia – cd informativa antimafia liberatoria (art. 3);
- la disciplina derogatoria in tema di sospensioni dei lavori (art. 5);
- l’operatività del Collegio Consultivo Tecnico (art. 6). Rispetto a tale istituto, viene altresì prevista:
- la possibilità per la PA e l’operatore di individuare i componenti (non il presidente) tra il personale dipendente o con rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione purché in possesso dei requisiti richiesti;
- la possibilità per il giudice, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del CCT, di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
- l’approvazione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, con decreto del MIMS, previo parere del CSLLPP, di linee guida volte a definire i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico; i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell’opera, nonché all’entità e alla durata dell’impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte; le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti.
- gli snellimenti procedurali di cui all’articolo 8, comma 1. Tra questi, in particolare, quelli secondo cui:
- è sempre autorizzata la consegna in via d’urgenza;
- l’obbligo di sopralluogo è possibile solo ove sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare;
- in relazione alle procedure ordinarie, si applica la riduzione dei termini per ragioni di urgenza, senza necessità di motivazione alcuna;
- la norma in materia di responsabilità erariale, di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto n. 76/2020, che limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta sia dolosamente voluta. Si ricorda che tale limitazione non trova applicazione per i danni cagionati da omissione ed inerzia del pubblico funzionario.