Principali novità introdotte dal Decreto correttivo
PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STATEGICA (VAS), VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)
Vengono disciplinate in maniera più compiuta le competenze, soprattutto con riferimento alla VIA, in quanto si provvede ad una puntuale individuazione, in elenchi allegati al decreto, dei progetti sottoposti a VIA statale (elencati nel nuovo allegato II) o a VIA regionale (allegati III e IV).
Non viene introdotta alcuna innovazione circa i criteri di delimitazione tra VAS statale e regionale che continuano a dipendere dall'autorità competente – Stato o Regione – per l'approvazione del piano/programma. È stata inoltre inserita la definizione di “soggetti competenti in materia ambientale” individuati nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani programmi e progetti.
È stato mutato il rapporto tra VIA e IPPC con la previsione di un meccanismo di forte integrazione fra il provvedimento di VIA e quello di AIA consistente nell’attribuzione al primo dell’effetto di assorbire e di sostituire il secondo. Tale soluzione pare maggiormente idonea ad assicurare un’effettiva semplificazione amministrativa e risulta altresì più in linea con le caratteristiche e le finalità proprie di ciascuno dei due istituti.
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI
Vengono introdotte nuove condizioni che i materiali derivanti da un ciclo produttivo devono rispettare per potere uscire dal regime dei rifiuti:
– il processo da cui derivano non deve essere direttamente destinato alla loro produzione
– fin dalla fase di produzione dovrà essere assicurata la certezza e l'integrità del loro reimpiego.
Inoltre viene eliminata la categoria dei sottoprodotti ex lege, ossia di quelle sostanze sottratte in via presuntiva al regime dei rifiuti.
Per quanto concerne il dibattuto tema del deposito temporaneo si registra l’innalzamento a tre mesi (dai due attualmente previsti) del periodo entro il quale è permesso lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi indipendentemente dal quantitativo.
Relativamente ai Mud (Art. 189, comma 3) le due novità sostanziali previste dal Dlgs 4/2008 sono:
– la reintroduzione dell'obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da alcune attività
– l’esclusione per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (sono invece tenuti all'obbligo i trasportatori dei propri rifiuti pericolosi indipendentemente dalla quantità trasportata).
In merito alle terre e rocce da scavo si prevede che per poter essere riutilizzati direttamente i detriti derivanti da attività edili:
a) non devono provenire da siti precedentemente contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica
b) devono essere reimpiegati integralmente in interventi preventivamente individuati. Su questa materia viene peraltro fortemente ridimensionato il ruolo delle Arpa che nel nuovo art. 186 non vengono più citate. (In materia di rocce da scavo vedi anche le novità introdotte dalla circolare della Regione Liguria).
Leggi il testo completo del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – "Norme in materia ambientale"
Scarica il testo del decreto correttivo D.LGS. 16 gennaio 2008 n. 4 e i relativi allegati
dlgs_4_2008
allegati_4_2008