Il decreto semplificazioni 2021 prevede alcune modifiche al Codice appalti relative ai subappalti, alla trasparenza ed alla Banca dati nazionale degli operatori economici
Con la recente pubblicazione in Gazzetta del decreto semplificazioni 2021 (dl n. 77/2021) vengono apportate sia delle deroghe (per le opere finanziate dal PNRR) sia delle modifiche strutturali al Codice degli appalti (dlgs n. 50/2016).
Le modifiche al Codice, che interessano tutti gli appalti, riguardano i principi di trasparenza e l’istituzione della “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” gestita dall’ANAC in sostituzione della “Banca dati nazionale degli operatori economici”.
Le modifiche al Codice apportate dall’art. 53 del decreto semplificazioni 2021
L’art. 53 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici), comma 5, del decreto semplificazioni 2021 prevede alcune modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
In dettaglio, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 29:
- al comma 1, primo periodo, dopo le parole “nonché alle procedure per l’affidamento” sono inserite le seguenti: “e l’esecuzione”;
- il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatoti relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all’affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all’articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all’articolo 213, comma 9. L’ ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell’articolo 162, la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell’articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.”;
- al comma 3, sono inserite, in fine, le seguenti parole: “anche attraverso la messa a disposizione di piattaforme telematiche interoperabili con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la gestione di tutte le fasi della vita dei contratti pubblici secondo le modalità indicate all’articolo 213, comma 9”;
- il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le stazioni appaltanti sono tenute ad utilizzare le piattaforme telematiche di cui al comma 2, aderenti alle regole di cui all’articolo 44.”;
- il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. “L’interscambio dei dati e degli atti tra la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ ANAC, il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le piattaforme telematiche ad essa interconnesse avviene, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni, in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità. L’insieme dei dati e delle informazioni condivisi costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti. Per le opere pubbliche si applica quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.”
- all’ articolo 36, comma 6-bis, secondo periodo, la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento” e, al terzo periodo, le parole “Banca dati nazionale degli operatori economici” sono sostituite dalle seguenti: “Banca dati nazionale dei contratti pubblici.”;
- all’articolo 77, comma 2, le parole “può lavorare” sono sostituite dalle seguenti: “di regola, lavora”.
- all’ articolo 81:
- al comma 1, le parole “Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici” sono sostituite dalle seguenti: “Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all’ articolo 213, comma 8”;
- il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Per le finalità di cui al comma 1, l’ ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l’ AgID, i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i criteri e le modalità relative all’accesso e al funzionamento della Banca dati. L’interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli enti certificanti coinvolte nel procedimento, nonché tra queste e le banche dati gestite dall’ ANAC, è assicurata secondo le modalità individuate dall’ AgID con-le Linee guida in materia.”;
- al comma 3, primo periodo, la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento” e, al secondo periodo, le parole “, debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,” sono soppresse;
- il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l’attestazione di cui all’ articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83 che l’operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l’operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante.”;
- dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 80 realizzano, mediante adozione delle necessarie misure organizzative, sistemi informatici atti a garantire alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici la disponibilità in tempo reale delle dette certificazioni in formato digitale, mediante accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità secondo le modalità individuate dall’ AgID con le linee guida in materia. L’ ANAC garantisce l’accessibilità alla propria banca dati alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, limitatamente ai loro dati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, l’ ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati e le modalità per l’utilizzo degli accertamenti per gare diverse.”;
- all’articolo 85, comma 7, la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento”;
- all’articolo 213, comma 8, il quarto periodo è soppresso;
- all’ articolo 216, comma 13, la parola “decreto” è sostituita dalla seguente: “provvedimento”.
Le nuove regole per i subappalti previste dal DL Semplificazioni 2021
L’art. 49 del DL 77/2021 con oggetto “Modifiche alla disciplina del subappalto” prevede che fino al 31 ottobre le soglie per i subappalti si attestino a massimo il 50% dei lavori, dopo tale data viene eliminata una soglia massima di lavori in subappalto.
Le regole fino al 31 ottobre 2021
Il DL 77/20201 prevede che dal 1° giugno 2021 al 31 ottobre in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 50/2016, il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. È pertanto abrogato l’articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto legge n. 32/2019.
Infatti all’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
- al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo”;
- al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.”
Le regole dal 1° novembre 2021
Dal 1 ° novembre 2021, al citato articolo 105 del Codice appalti:
- al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’ appalto, ivi comprese quelle di cui all’ articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’ articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229″;
- il comma 5 è abrogato;
- al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto”.