Il Consiglio di Amministrazione Inarcassa, con una breve nota, ha comunicato che il pagamento dei contributi minimi 2021 potrà essere effettuato entro il prossimo 31 dicembre senza nessuna sanzione.
Slittano, dunque, le 2 scadenze stabilite per la corresponsione dei contributi minimi:
- il 30 giugno
- il 30 settembre.
I contributi minimi potranno essere pagati in concomitanza dell’eventuale conguaglio in scadenza il 31 dicembre 2021; i modelli Mav/F24, saranno, comunque, resi disponibili alle scadenze istituzionali.
Regolamento Inarcassa
I contributi previdenziali di Inarcassa sono connessi all’esercizio della libera professione:
- il contributo soggettivo, è obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa ed è calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF, per l’intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell’anno;
- il contributivo facoltativo, è un contributo volontario calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto. Rappresenta una delle importanti novità introdotte dal Regolamento Generale di Previdenza;
- il contributo integrativo, è obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA, per le società di Ingegneria e di Professionisti ed è calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA;
- il contributo di maternità, è obbligatorio per tutti gli iscritti Inarcassa.
Gli importi per il 2021
Per l’anno 2021 relativamente agli importi da versare ad Inarcassa, come previsto dal Regolamento generale di previdenza, il Consiglio di Amministrazione, lo scorso gennaio, ha deliberato la rivalutazione Istat delle pensioni e dei contributi allo 0,1%.
Pertanto, l’importo dei contributi minimi 2021 sarà:
- 2.360 euro per il contributo soggettivo
- 705 euro per il contributo integrativo.
Rimaniamo in attesa dell’approvazione dei ministeri vigilanti e, soprattutto, della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto dei ministeri del Lavoro e dell’Economia in merito all’esonero parziale dei contributi per quei professionisti che a causa della crisi pandemica hanno subìto un calo del fatturato.
Si tratta di una delle misure previste dalla legge di Bilancio 2021, che esonera parzialmente i professionisti, iscritti alle Casse di previdenza private, dal versamento dei relativi contributi, qualora abbiano:
- percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
- subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
La misura è limitata ai professionisti con fatturato non superiore a 50.000 euro (si fa riferimento ai redditi 2019).