È stato registrato dalla Corte dei Conti il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 25 giugno 2021 n. 143 con cui viene definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.
Attuazione dell’articolo 8 del decreto semplificazioni
Con il provvedimento viene data attuazione alla previsione di cui all’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. decreto semplificazioni) convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e viene recepito quanto definito dalle Parti sociali del settore edile con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
Un provvedimento con 7 articoli
Il provvedimento è costituito dai seguenti 7 articoli:
- art. 1 – Finalità
- art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione
- art. 3 – Verifica della congruità
- art. 4 – Termini e modalità del rilascio dell’attestazione di congruità
- art. 5 – Assenza di congruità ed effetti sul DURC on-line
- art. 6 – Entrata in vigore e monitoraggio
- art. 7 – Disposizioni finali
Entrata in vigore e lotta al lavoro nero
Con l’entrata in vigore del provvedimento le cui misure si applicheranno ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021, il Ministero del Lavoro punta a combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia e a far sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all’incarico affidato all’impresa.
Verifica della congruità
La verifica della congruità riguarda sia i lavori pubblici sia quelli privati (questi ultimi di valore pari o superiore a 70.000 euro) ed è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
Attestazione di congruità
L’attestazione di congruità sarà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente. Qualora non sia riscontrata la congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione, in mancanza della quale l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica o privata) incide dalla data di emissione sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.