Gli stanziamenti sui quali calcolare la quota del 3% sono individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 gennaio di ciascun anno, per quanto attiene i fondi iscritti nello stato di previsione di detto Ministero, e con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento agli ulteriori stanziamenti previsti per le infrastrutture iscritti in stati di previsione diversi.
Gli interventi ammessi al finanziamento sono inseriti in un apposito programma annuale, predisposto secondo la procedura individuata all'art. 4 del regolamento in oggetto, ed approvato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi da includere nel programma sono individuati sulla base dell'indicazione degli obiettivi prioritari che i medesimi Ministeri sono tenuti ad effettuare entro il 28 febbraio di ciascun anno, unitamente ai criteri per la selezione degli interventi.
Le finalità cui detti criteri dovranno essere riferiti sono individuate dal comma 2 dell'art. 3 del regolamento:
- sostegno e riqualificazione del patrimonio culturale statale, non statale e religioso, in misura non inferiore al 50% delle risorse disponibili;
- salvaguardia e conservazione degli aspetti e caratteri peculiari del paesaggio, in misura non inferiore al 30% delle risorse disponibili;
- interventi per le attività culturali e lo spettacolo, in misura non superiore al 20% delle risorse disponibili;
- compartecipazione di altri soggetti pubblici o privati ad integrazione delle risorse finanziarie.
Ai fini della definitiva predisposizione del programma, i soggetti elencati al comma 1 dell'art. 4 trasmettono entro il 30 aprile di ciascun anno le proposte di interventi di rispettiva competenza alla società Arcus S.p.A. (Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo), unitamente alla documentazione istruttoria di cui al comma 2 del medesimo art. 4, redatta utilizzando i modelli informatici sulla base di una scheda resa disponibile sul sito Internet della stessa società.
All'esito dell'istruttoria effettuata, Arcus trasmetterà le proprie valutazioni entro il 31 maggio di ciascun anno alla Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure del Ministero per i beni e le attività culturali ed alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le quali provvedono alla motivata selezione degli interventi da includere nel programma, che sarà poi approvato con decreto entro il 30 giugno di ciascun anno.
Il regolamento ora emanato si applica agli interventi inclusi nella programmazione per il 2008, nonché agli interventi da finanziare con le risorse relative al 2007, non ancora programmati. A tale scopo il comma 6 dell'art. 4 dispone che per tali interventi i termini per la trasmissione delle valutazioni di Arcus e per la successiva selezione degli interventi sono prorogati, per il solo anno 2008, rispettivamente al 15 dicembre ed al 31 dicembre 2008.
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dm_182_2008