Decreto Legge 127/2021 – impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito pubblico e privato – Prime considerazioni dal CNAPPC
Con il DL 21 settembre 2021, n. 127 (in GURI 21 settembre 2021 n. 226) sono state introdotte disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico e privato che investono anche l’attività ordinaria degli Ordini e degli studi professionali.
Con il presente documento, in vista della scadenza del 15 ottobre 2021, si intendono fornire delle prime indicazioni di massima, tenendo tuttavia conto deiseguenti presupposti:
- il decreto legge 127/2021 potrà essere modificato in fase di conversione in legge (entro sessanta giorni), e potrebbe avere criteri e principi differenti in sede diverifica parlamentare;
- il DL 127/2021 prevede l’adozione di linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative per i dipendenti pubblici, che possono andare ad integrare o meglio specificare quanto disposto dal decreto legge medesimo, e fatte comunque salve faq del Governo o circolari interpretative che potrebbero comunque intervenire
sul lavoro pubblico e privato. Verranno quindi forniti aggiornamenti e adeguamenti alle seguenti indicazioni, a
fronte della continua evoluzione della materia emergenziale dell’epidemia da Covid 19.
Occorre inoltre premettere cosa si intende per certificazioni verdi COVID-19 (c.d. Green Pass).
Ai sensi dell’art. 9 comma 2) del DL 52/2021, come convertito nella L. 87/2021 (e come modificato dall’art. 9 del DL 127/2021), “le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo”.
Attività dell’Ordine
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (ad oggi indicato come termine di cessazione dello stato di mergenza), al personale dell’Ordine (così inquadrato trattandosi di amministrazioni pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
Tale articolo trova quindi applicazione solo nei confronti dei dipendenti dell’Ordine, o comunque nei confronti dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso l’Ordine, anche sulla base di contratti esterni, (art. 1 comma 2 DL 127/2021) non applicandosi l’obbligo di esibire il Green Pass nei confronti degli iscritti o visitatori che accedono ai locali dell’Ordine.
Allo stato, in attesa di nuove precisazioni e disposizioni, per tutti gli altri accessi presso l’Ordine (iscritti o visitatori), permane l’obbligo di adottare il protocollo di cui all’allegato 9 e 12 al DPCM 2 marzo 2021 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali); tale regola troverà applicazione anche nei confronti dei componenti del Consiglio di Disciplina.
L’obbligo di esibire il Green Pass trova invece applicazione nei confronti degli stessi Consiglieri dell’Ordine, applicandosi in quanto “titolari di cariche elettive” (art. 1 comma 11 DL 127/2021).
I datori di lavoro dei dipendenti dell’Ordine, e quindi il Consiglio dell’Ordine, è tenuto a verificare il rispetto delle predette prescrizioni.
Le disposizioni sull’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (ad oggi la circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35309).
Entro il 15 ottobre 2021 il Consiglio dell’Ordine stabilisce le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche legate a possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di possesso del Green Pass.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con l’esibizione del QR-code, che deve essere letto esclusivamente attraverso l’apposita APP nazionale (Verifica C19), scaricabile su qualsiasi telefono o tablet con Android o iOS, che garantisce che il verificatore veda solo se ci sia o meno un green pass valido e non anche altre informazioni e, soprattutto, non conserva nulla, nel rispetto della normativa sulla privacy.
Il personale dell’Ordine (o comunque i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso l’Ordine, anche sulla base di contratti esterni) nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (ad oggi termine di cessazione dello stato di emergenza), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Il personale senza certificazione verde COVID-19, è punito con una sanzione economica, e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, e quindi in base al CCNL Comparto Funzioni centrali ed al D.Lgs 165/2001.
L’assenza di verifica della certificazione verde COVID-19 da parte del datore di lavoro, la mancata adozione delle misure organizzative da parte del datore di lavoro entro il 15 ottobre 2021 è punito ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, prevedendo che in caso di reiterata violazione della disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata. Si prevede altresì che in caso di accesso, l’accesso del personale (o comunque degli altri soggetti che svolgono attività lavorativa) senza certificazione verde COVID-19 la sanzione amministrativa è stabilita in euro da 600 a 1.500.
Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, ed i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni da parte del Consiglio dell’Ordine trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
Attività degli studi professionali
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (ad oggi indicato come termine di cessazione dello stato di emergenza), per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
Tale articolo, quindi, trova applicazione nei confronti dei professionisti, anche per l’accesso al proprio studio, e comunque per i dipendenti del professionista.
Ad oggi non è chiara la duplice veste del professionista/datore di lavoro “controllante” nei confronti dei dipendenti o collaboratori, e “controllato” in pratica da se stesso, come datore di lavoro, ed occorrerà verificare se vi saranno chiarimenti al riguardo.
L’obbligo di esibizione del Green Pass si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.
Allo stato, in attesa di nuove precisazioni e disposizioni, per tutti gli altri accessi presso lo studio professionale, e quindi nei confronti della clientela, permane l’obbligo di adottare il protocollo di cui all’allegato 9 al DPCM 2 marzo 2021 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali).
Le disposizioni sull’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (ad oggi la circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35309).
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle predette prescrizioni, e definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche legate a possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi predetti.
Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con l’esibizione del QR-code, che deve essere letto esclusivamente attraverso l’apposita APP nazionale (Verifica C19), scaricabile su qualsiasi telefono o tablet con Android o iOS che garantisce che il verificatore veda solo se ci sia o meno un green pass valido e non anche altre informazioni e, soprattutto, non conserva nulla, nel rispetto della normativa sulla privacy.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (allo stato termine di cessazione dello stato di emergenza), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti (ed occorrerà verificare se tale disposizione si applichi anche agli studi professionali), dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
L’accesso dei lavoratori senza certificazione verde COVID-19, è punito con una sanzione economica, e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, e quindi in base al CCNL Studi professionali.
Non è chiaro se la sanzione disciplinare sia applicabile anche nei confronti del professionista – datore di lavoro, e occorrerà verificare se vi saranno chiarimenti interpretativi al riguardo.
L’assenza di verifica della certificazione verde COVID-19 da parte del datore di lavoro, la mancata adozione delle misure organizzative da parte del datore di lavoro entro il 15 ottobre 2021 è punito ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, prevedendo che in caso di reiterata violazione della disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata. Si prevede altresì che per l’accesso dei lavoratori senza certificazione verde COVID-19 la sanzione amministrativa è stabilita in euro da 600 a 1.500.
Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, ed i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni da parte del datore di lavoro trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
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