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Dal 12 novembre 2021 è in vigore dl 157/2021, conosciuto come decreto antifrodi sulle detrazioni fiscali in edilizia.
Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si tratta di misure necessarie per dare la possibilità all’amministrazione finanziaria di valutare correttamente i profili di rischio dei soggetti convolti nelle operazioni legate al Superbonus (e a bonus edilizi), nell’ottica di assicurare una corretta spesa pubblica.
Il dl antifrodi apporta modifiche agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020 e introduce l’art. 122-bis.
In calce a questo articolo è possibile scaricare la versione aggiornata del dl 34/2020 in formato PDF.
Modifiche all’art. 119 comma 11 – visto di conformità
La prima modifica apportata dal Dl 157 riguarda il comma 11, sul visto di conformità.
Secondo le nuove regole, per tutte le tipologie di beneficio fiscale occorre ottenere il visto di conformità. Entrando nello specifico, il visto di conformità occorre per:
- utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi;
- cessione del credito;
- sconto in fattura.
Tuttavia, in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.
In definitiva, come poi precisato nel comma 2 dell’art. 121, il visto di conformità è necessario per tutti i bonus edilizi, ad eccezione di quelli non cedibili, ossia bonus mobili e bonus verde.
Modifiche all’art. 119 comma 13-bis – asseverazione tecnica
L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121.
L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.
Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.
Si attende dunque tale decreto entro 30 giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL antifrodi.
Modifiche all’art. 121 comma 1-ter – visto di conformità e congruità delle spese
Il visto di conformità è necessario per tutti i bonus edilizi, ad eccezione di quelli non cedibili, ossia bonus mobili e bonus verde.
Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di cessione del credito e sconto in fattura:
- il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
- i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13 -bis.
Nuovo art. 122-bis – misure di contrasto alle frodi
L’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.
I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.
Se all’esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.
Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni antifrode.
Scarica il nuovo testo dell’art. 119, 121 e 122-bis del DL 34/2020
Fonte: biblus.acca