L'art. 7 della L. 2/2009 ha stabilito che l'IVA derivante da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di imprese e professionisti diventa esigibile, e va quindi versata, nel momento in cui si riceve il relativo pagamento da parte dell'acquirente. La misura riguarda solamente i rapporti «business to business», e quindi le operazioni effettuate nei confronti di cessionari in possesso di partita IVA.
Per accedere al beneficio la fattura deve recare l'indicazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita e del riferimento normativo. Inoltre l'imposta diviene comunque esigibile decorso un anno dalla data di effettuazione dell'operazione, termine che non si applica in ogni caso qualora prima del decorso dello stesso l'acquirente sia stato sottoposto a fallimento o altra procedura concorsuale.
(fonte "Legislazione Tecnica")
Leggi anche da "Il Sole 24 Ore" del 27/04/2009:
IVA per cassa – novità
IVA per cassa – punti critici
Esigibilità differita
Gestione fatture