Entro il termine stabilito dall’articolo 159, comma 1 del Codice, i comuni e le province istituiscono, ai sensi dell’articolo 148 del Codice, singolarmente o preferibilmente in forma associata, Commissioni locali per il paesaggio costituenti organi di supporto tecnico-scientifico per la gestione delle funzioni subdelegate in materia di paesaggio e idonee a garantire il requisito di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia, a norma dell’articolo 146, comma 6, del Codice.