Il quadro normativo, tuttavia, resta incompleto: mancano ancora i provvedimenti previsti dal citato d.lgs. 192/2005 c. 1 lett. c) il DPR attinente ai requisiti professionali ed ai criteri di accreditamento per i professionisti o organismi ai quali affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione.
In attesa dell'emanazione di questo decreto, trova ancora applicazione il punto 2 dell'Allegato III al d. lgs. 115/2008:
"Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni."
"Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni."
Il DM 26.06.2009 si pone come strumento per la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione e per l'applicazione omogenea e coerente su tutto il territorio nazionale della certificazione energetica degli edifici, definendo una procedura che utilizzi un sistema di classificazione degli edifici coerente con il d. lgs. 192/2005, che individui metodologie di calcolo alternative, da utilizzare in relazione alle caratteristiche dell'edificio e al livello di approfondimento richiesto, e che metta a disposizione metodi semplificati che minimizzino gli oneri.
Sono inoltre stabiliti i criteri per la validità temporale dell'attestato di certificazione, le modalità per il suo aggiornamento, ed è istituito un «Tavolo di confronto e coordinamento» finalizzato all'attivazione dei sistemi di raccordo, concertazione e coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome.
Sono inoltre stabiliti i criteri per la validità temporale dell'attestato di certificazione, le modalità per il suo aggiornamento, ed è istituito un «Tavolo di confronto e coordinamento» finalizzato all'attivazione dei sistemi di raccordo, concertazione e coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome.
Infine si rileva che il DM di ultima emanazione apporta modifiche al d. lgs. 192/2005 ed in particolare ai suoi allegati A, H e M (quest'ultimo viene sostituito dall'Allegato B al DM di cui trattasi).
Documenti di riferimento:
– D.P.R. 59/2009
– D.LGS. 192/2005
– D.LGS. 311/2006
– D.LGS. 115/2008 – Allegati