REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELLE TERNE PER L’INSERIMENTO DI NOMINATIVI NELLE COMMISSIONI EDILIZIE COMUNALI
art.1) Premessa.
Le presenti norme valgono per tutti gli Architetti chiamati a far parte di Commissioni edilizie presso Enti Pubblici. La partecipazione alle Commissioni Edilizie Comunali da parte degli iscritti all’Ordine provinciale è un servizio e pertanto chi ha dichiarato la propria disponibilità è tenuto a prestare tale servizio rispettando il regolamento, impegnandosi inoltre a partecipare assiduamente alle riunioni di C.E.
art.2) Formazione elenchi per richieste di terne da parte degli Enti
Il Consiglio dell’Ordine provvede a formare elenchi d’iscritti nell’ambito dei quali designare terne di nominativi da indicare agli Enti che ne facciano richiesta in quanto previsto dal loro regolamento edilizio. A tal fine l’Ordine organizza un seminario annuale di aggiornamento che risulta propedeutico all’ingresso in tali elenchi, ed avrà validità biennale. Sono posti negli elenchi dei possibili commissari tutti gli iscritti all’Ordine Professionale che:
a) abbiano partecipato al seminario annuale;
b) abbiano compilato l’apposito questionario per le Commissioni Edilizie che verrà distribuito in occasione del seminario, specificando l’area di riferimento;
c) siano in regola con il pagamento della quota d’iscrizione.
art.3) Incompatibilità
Non possono far parte di commissioni, a qualunque titolo e comunque nominati, gli architetti:
1) che siano stati oggetto, nel corso dei 5 anni precedenti la data di designazione, di provvedimento disciplinare grave (censura o sospensione) da parte del Consiglio dell’Ordine;
2) che siano dipendenti dell’Ente richiedente, anche se non esplicano il lavoro come Architetto, a meno di coloro incaricati di rappresentare l’amministrazione;
3) che siano già membri di altre Commissioni Edilizie;
4) che siano membri dimissionari o con mandato esaurito della precedente Commissione nello stesso Ente, ovvero che abbiano rapporti di collaborazione continuativa con il Commissario uscente.
art.4) Norme comportamentali
L’architetto membro di una Commissione è tenuto a seguire i seguenti criteri di comportamento per un efficace assolvimento dei suoi compiti:
1) controllare la conformità della propria nomina rispetto alle modalità previste dal regolamento dell’Ente (es.nomina diretta del Consiglio Comunale oppure tramite terna fornita dall’Ordine come previsto dal Regolamento Edilizio);
2) accertare l’esistenza di strumenti Urbanistici Edilizi e regolamenti ed approfondire la loro conoscenza per desumere principi e criteri normativi da applicare ai lavori della Commissione;
3) richiedere che i progetti siano sottoposti a preventiva ed esauriente istruttoria da parte dell’Ente, da tecnici che se ne assumano la piena responsabilità;
4) richiedere, quando necessario, di effettuare opportuni sopralluoghi per acquisire tutti gli elementi di valutazione degli interventi proposti;
5) impegnarsi a rassegnare le proprie dimissioni su invito del Consiglio o qualora si riscontrino, nell’andamento dei lavori, gravi irregolarità che ledano la legittimità del suo operato.
art.5) Obblighi
L’architetto membro di una Commissione è soggetto ai seguenti obblighi:
1) E’ fatto obbligo all’iscritto di comunicare all’Ordine, a mezzo lettera, l’eventuale nomina sia all’interno della terna che direttamente dal Comune.
2) Non sottostare ad alcun tipo di pressione o interferenza nello svolgimento dei lavori.
3) Assentarsi alla seduta in occasione della presentazione di progetti propri o di professionisti che con lui abbiano rapporti di collaborazione in atto o motori.
4) Effettuare un rigoroso controllo sulle violazioni dei limiti di competenza professionale dei progettisti. In particolare negare l’approvazione per interventi di qualunque tipo riguardanti edifici vincolati ai sensi della normativa vigente, nonché opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, così come riportato dal R.D. n.2537/25 se privi di firma dell’unico tecnico abilitato, ossia l’architetto iscritto all’albo professionale. Di tale diniego dare tempestiva comunicazione all’Ordine di appartenenza.
5) Dimettersi dalla Commissione alla scadenza del mandato dandone comunicazione all’Ordine. 6) Assicurare un’assidua presenza alle sedute e garantirne la funzionalità, a meno di gravi e comprovati motivi.
art.6) La provincia di Savona è stata suddivisa in aree geografiche:
AREA A: Alassio – Albenga – Andora – Arnasco – Balestrino – Boissano – Borghetto S.S. – Borgio Verezzi – Casanova Lerrone – Castel-Bianco – Castelvecchio Di R.B. – Ceriale – Cisano Sul Neva – Erli – Garlenda – Giustenice – Laigueglia – Loano – Magliolo – Nasino – Onzo – Ortovero – Pietra Ligure -Stellanello – Testico – Toirano – Tovo S. Giacomo – Vendone – Villanova D’albenga – Zuccarello.
AREA B: Albisola Superiore – Albissola Marina – Bergeggi – Calice Ligure – Celle Ligure – Finale Ligure – Giusvalla – Mioglia – Noli – Orco Feglino – Pontinvrea – Quiliano – Rialto – Sassello – Savona – Spotorno – Stella – Urbe – Vado Ligure – Varazze – Vezzi Portio.
AREA C: Altare – Bardineto – Bormida – Cairo Montenotte – Calizzano – Carcare – Cengio – Cosseria – Dego – Mallare – Massimino – Millesimo – Murialdo – Osiglia – Pallare – Piana Crixia– Plodio – Roccavignale.
art.7) Sono stabiliti i seguenti settori
Gli iscritti saranno suddivisi in fasce in base all’anzianità di iscrizione all’albo, onde garantire adeguata esperienza per coloro che rappresentano l’Ordine professionale. 1) Per la nomina in Commissioni di Comuni con meno di 5.000 abitanti potranno essere sorteggiati gli iscritti all’albo da almeno 2 anni.
2) Per la nomina in Commissioni di Comuni con più di 5.000 abitanti fino a 20.000 potranno essere sorteggiati gli iscritti all’albo da almeno 5 anni.
3) Per la nomina in Commissioni di Comuni con più di 20.000 abitanti potranno essere sorteggiati gli iscritti all’albo da almeno 8 anni.
Comuni con piu’ di 5000 abitanti: Alassio, Albisola S., Albissola M., Andora, Borghetto S.S., Cairo Montenotte, Carcare, Celle Ligure, Ceriale, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure, Quiliano, Vado Ligure, Varazze.
Comuni con piu’ di 20.000 abitanti: Albenga, Savona.
Comuni con meno di 5.000 abitanti: Tutti gli altri Comuni della Provincia.
art.8) Criteri di scelta
Ogni iscritto deve scegliere, in sede di compilazione dell’apposito questionario, le aree di preferenza. Le richieste dei Comuni saranno soddisfatte solo tra gli iscritti che avranno prescelto l’area d’appartenenza del Comune stesso.
art.9) Criteri di designazione
Il Consiglio dell’Ordine una volta ricevuta la richiesta da parte dell’Ente, nell’ambito degli elenchi suddivisi come previsto dagli artt.6 e 7, verificate le incompatibilità di cui all’art.3, e tenuto conto delle preferenze sulle destinazioni geografiche espresse dagli iscritti provvede al sorteggio di 3 nominativi tra tutti gli aventi diritto. Il sorteggio è effettuato dal Consiglio durante le sedute ufficiali. Per alcuni casi particolari il sorteggio potrà essere sostituito, con decisione motivata del Consiglio, dalla segnalazione diretta della terna. In tali casi occorre il voto unanime di tutti i Consiglieri. Nel caso di mancanza di nominativi negli elenchi dei comuni in un’area, sarà effettuato il sorteggio dall’elenco delle aree contigue. Qualora l’avente diritto risieda ad una distanza superiore ai 30 Km. dal Comune interessato sarà interpellato sulla sua disponibilità.
art.10) CE integrate
Alle C.E. Integrate ai sensi della Legge Regionale N. 20/91 possono partecipare solo gli iscritti all’Albo Regionale degli Esperti in materia di Bellezze Naturali. Per gli interessati è possibile presentare domanda presso la Regione che annualmente provvede all’aggiornamento del suddetto Albo.
art.11) Efficacia delle norme
Le presenti norme approvate dal Consiglio dell’Ordine acquistano efficacia a decorrere dalla data della delibera. Esse costituiscono approfondimento ed integrazione degli art. 27 e 49 delle norme di deontologia per l’esercizio professionale di architetto e pertanto assumono il medesimo valore regolamentare (soggetti agli stessi procedimenti disciplinari). I trasgressori, segnalati al Consiglio dell’Ordine, saranno fatti oggetto degli opportuni provvedimenti disciplinari di cui al R.D. n.2537/25.