Aggiornamenti al 1 aprile 2020
L’emergenza sanitaria e l’ultimo DPCM impongono un rispetto massimo delle regole.
In riferimento ai cantieri che possono rimanere aperti (vedi Decreto 10/2020 del 29 marzo) si ricorda ai professionisti che devono essere rispettate tutte le misure di contenimento del virus Covid-19 contenute nei DPCM dell’8 marzo 2020 e 11 marzo 2020 e nella successiva Ordinanza DPC n. 648 del 09/03/2020.
Si precisa pertanto che:
- dovrà essere garantita la distanza interpersonale di 1 m tra i lavoratori ed in generale tra i presenti sul cantiere anche durante le fasi di lavoro
- per la distanza di un metro nelle attività produttive come i cantieri è possibile sostituirla con i DPI come è chiarito nell’art.1 comma 7 lettera d) del DPCM 11 marzo 2020
- occorre lavarsi frequentemente le mani ed adottare le misure igieniche prescritte dal Ministero della Salute (non toccarsi occhi, naso e bocca, coprire il naso e la bocca con un fazzoletto monouso in caso di starnuto o tosse)
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è vietato l’accesso al cantiere
- il cantiere dovrà essere dotato di soluzioni disinfettanti per le mani
- i lavoratori che manifestino sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie devono contattare il proprio medico curante e, n caso di impossibilità, chiamino il numero 1500 o il numero 112, seguendone le indicazioni.
Nel caso, per la tipologia di lavorazione o degli spazi di cantiere, non fosse possibile il rispetto di quanto sopra indicato ed in generale di quanto prescritto dal DPCM 08/03/2020 e 11/03/2030 si ordina la sospensione delle lavorazioni.
Su questo tema ogni aggiornamento sarà tempestivamente comunicato.
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro del settore edile
Altre info:
Nota per i coordinatori della sicurezza nei cantieri elaborata dall’Ordine di Genova