– dal 2 allo 0.50% del valore dell'opera, l'incentivo corrisposto al responsabile del procedimento, al progettista, al direttore dei lavori e al collaudatore di opere pubbliche interni alle amministrazioni (art. 61 comma 8);
– riduzione del 50% del compenso per collaudi e arbitrati e di un terzo le indennità e i gettoni di presenza negli enti locali (art. 61 comma 8 e 9).
I suddetti articoli modificano direttamente la norma del Codice dei contratti pubblici, articolo 92, comma 5 del D.Lgs. 163/06, che stabiliva che una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziale a carico dell'amministrazione, fosse ripartita tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
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legge_133_2008