Con deliberazione del 16.11.2012 il Ministero della Giustizia ha approvato il "Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di disciplina dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori" a norma dell'art. 8, comma 3 del DPR 137/2012 (Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 237 del 15-12-2012).
Con la Riforma degli ordinamenti professionali (DPR 7 agosto 2012 n. 137) è stato, infatti, stabilito che i compiti disciplinari degli Ordini professionali verranno svolti da un Consiglio di Disciplina composto da soggetti diversi dai consiglieri dell'Ordine che svolgerà compiti di valutazioni in via preliminare, di istruzione e di decisione sulle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo.
Il nuovo Consiglio di disciplina verrà istituito dopo il rinnovo del Consiglio dell'Ordine ed i suoi membri saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Savona, scelti tra soggetti indicati in un elenco redatto a cura del Consiglio dell'Ordine.
Il Consiglio di Disciplina sarà composto da 11 consiglieri, un numero pari a quello dei consiglieri dell'Ordine, e resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio dell'Ordine; opererà con piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, ferme restando le disposizioni di legge vigenti sull'attività procedurale.
Gli iscritti all'Ordine che intendono candidarsi per la nomina a componente del Consiglio di disciplina dovranno presentare la loro candidatura entro e non oltre 30 giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.
I requisiti definiti dal Regolamento per candidarsi alla nomina di componente del Consiglio di disciplina sono:
• essere iscritti all'Albo da almeno 5 anni;
• non avere legami di parentela o affinità entro 3° grado o coniugali con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell'Ordine;
• non avere legami societari con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio dell'Ordine;
• non avere riportato condanne con sentenza irrevocabile alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica, ovvero per delitto in materia tributaria; condanne alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
• non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria;
• non avere subito sanzioni disciplinari nei 5 anni precedenti;
• essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Albo.
E’ facoltà del Consiglio dell’Ordine indicare nei consigli di disciplina anche soggetti esterni, non iscritti all’albo.
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