A questo proposito si precisa che:
– ai sensi delle nuove norme i professionisti devono accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito per tutti i pagamenti a proprio favore di importo superiore a Euro 30,00;
– non è certo che l’obbligo del POS sia esteso a tutti i professionisti; potrebbero essere emanate altre disposizioni per individuare soglie minime di fatturato;
– la normativa vigente non prevede esplicite sanzioni per il professionista che non sia in possesso di POS.
Nel parere legale rilasciato dal consulente del CNAPPC si precisa quanto segue:
- le disposizioni di legge non introducono un obbligo di utilizzo a carico del soggetto pagatore, ma un obbligo di accettazione della carta di debito da parte del professionista (art. 15 D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 come modificato dall'art. 9 comma 15bis D.L. 150/2013 convertito in L. 15/2014);
- l'obbligo di consentire il pagamento tramite carta di debito sarebbe finalizzato in via principale a impedire l'elusione e l'evasione fiscale (secondo quanto si deduce dal D.M. 21 gennaio 2014);
- già l'art. 49 del D.lgs. n. 231/2007 vieta l'uso di denaro contante per transazioni superiori a mille Euro, misura generale predisposta allo scopo di evitare elusione ed evasione fiscale;
- la volontà delle parti nel contratto d'opera professionale rimane ancora il riferimento principale per l'individuazione delle forme di pagamento;
- l'accettazione del pagamento con carta di debito diventa pertanto più un onere che un obbligo di natura legale e il campo di applicazione resta limitato ai casi in cui sia il committente a richiederlo;
- si deve, inoltre, considerare che, per quanto riguarda le prestazioni professionali degli architetti, gli importi degli onorari sono, di norma, superiori ai massimali previsti per i pagamenti effettuabili con carta di debito;
- anche nel caso in cui il cliente richiedesse il pagamento con carta di debito e il professionista ne fosse sprovvisto, si determinerebbe la fattispecie giuridica di mora del creditore che non libera il debitore dall'obbligazione (ex art. 1206 del Codice Civile);
- infine la normativa non prevede sanzioni esplicite per il professionista sprovvisto del POS, ma rinvia semplicemente al D.Lgs. 231/2007: potrebbe esservi sanzione nei confronti del professionista che non accetta pagamenti con carta di debito solo a seguito di contestazione formulata alla Guardia di Finanza, che sarebbe comunque poco efficace nel caso in cui venga dimostrato che il committente è stato edotto della possibilità di pagare con altri strumenti che siano stati stabiliti contrattualmente.
- Pertanto, a fronte delle disposizioni normative che prevedono per i professionisti l’obbligo di accettare pagamenti con carte di debito a partire dal 30 giugno 2014, appare opportuno che in ogni contratto scritto che il professionista stipulerà con i committenti vengano specificate le modalità di accettazione del pagamento indicando, ad esempio, che "il pagamento dei compensi professionali sarà effettuato a mezzo di bonifico elettronico, addebito diretto, bonifico bancario o assegno".
- Parere legale su richiesta CNAPPC
- Circolare CNAPPC – aggiornamenti
- Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 21 del 27.01.2014 sulla quale è stato pubblicato il Decreto che definisce “Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito” che prevede l’obbligo per i professionisti di dotarsi del POS a partire da giugno 2014
- Leggi la lettera inviata dal Presidente del Consiglio Nazionale Architetti PPC al Presidente del Consiglio con la quale viene richiesta la modifica del Decreto