Il Decreto, entrato in vigore il 22 giugno 2013 e in attesa di conversione in legge, introduce anche alcune novità per il settore dell’edilizia con modifiche o inserimenti nelle seguenti normative:
· DPR 380/2001 Testo Unico dell’edilizia
· D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali
· L. 122/1989 Legge Tognoli
In particolare le principali novità introdotte riguardano:
1. Semplificazioni in materia edilizia – l'Art. 30 apporta alcune modifiche al Testo Unico Edilizia:
· negli interventi di sostituzione edilizia cade l’obbligo di rispettare, nella nuova costruzione, la sagoma originaria dell’edificio che viene demolito; tale deroga non si applica agli edifici sottoposti a vincolo storico-artistico o paesaggistico;
· per quanto riguarda la SCIA edilizia e la Comunicazione di Inizio Lavori, l’interessato potrà richiedere allo Sportello Unico dell’Edilizia di acquisire dalle amministrazioni coinvolte i documenti e le autorizzazioni preliminari necessarie. Per quanto riguarda il certificato di agibilità è riconfermata la possibilità di richiedere tale certificato per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, purché siano stati effettuati con successo i collaudi delle opere di urbanizzazione primaria: il certificato di agibilità parziale potrà essere prorogato una sola volta per un periodo massimo di 3 anni.
2. Semplificazioni in materia di DURC (Art. 31): nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Documento di Regolarità Contributiva potrà essere acquisito dalle stazioni appaltanti e dalle commissioni aggiudicatrici in via informatica e avrà una validità di 180 giorni.
3. Disposizioni in materia di beni culturali (Art. 39): vengono introdotte modifiche al D.Lgs n. 42/2004 "Disposizioni in materia di beni culturali" (in particolare all’Art. 146), e successive modificazioni:
1) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.»;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole» sono sostituite dalle seguenti: «ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione»;
3) al comma 9, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: «Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione".
4. Disposizioni in materia di parcheggi pertinenziali: modifica all’art. 9 della Legge n. 122/1989 sui parcheggi (Legge Tognoli): si estende l’ambito di applicazione della disposizione introdotta dal D.L. n. 5 del 2012, convertito dalla legge n. 35 del 2012, che consente il trasferimento dei parcheggi pertinenziali, costruiti ai sensi della medesima legge n. 122 del 1989, specificando come il trasferimento possa attenere anche al solo vincolo pertinenziale.