Queste le principali misure a carattere fiscale:
L'art. 7 prevede in via sperimentale per il triennio 2009/2011 che l'Iva derivante da cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di imprese e professionisti diventa esigibile, e va quindi versata all'Erario, nel momento in cui si riceve il relativo pagamento da parte del cessionario. L'imposta diviene peraltro comunque esigibile decorso un anno dalla data di effettuazione dell'operazione. Come detto la novità riguarda solamente i rapporti «business to business», e quindi le operazioni effettuate nei confronti di cessionari in possesso di partita Iva. Da segnalare infine che per accedere al beneficio la fattura deve recare l'indicazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita e del riferimento normativo.
Rivalutazione beni immobili
I commi da 16 a 23 dell'art. 15 prevedono la possibilità, per le società, di rivalutare gli immobili presenti in bilancio al 31.12.2007. La rivalutazione, da effettuare in quanto compatibili in base alle disposizioni di cui agli artt. 11, 13 e 15 della L. 342/2000 e dei relativi decreti attuativi, non si applica peraltro alle aree fabbricabili ed agli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. In altri termini la possibilità vale solo per i cosiddetti «immobili patrimonio» cioè quelli, sia strumentali che non strumentali, utilizzati nell'attività dell'impresa ovvero messi a reddito, in questo caso a patto però che la società non sia una immobiliare. Il maggior valore derivante dalla rivalutazione potrà essere detassato tramite la corresponsione di un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito e dell'Irap in misura pari al 10%. È stata inoltre inserita un'apposita clausola antielusiva, contenuta nel comma 20 dell'art. 15, la quale prevede un «holding period» per i tre esercizi successivi a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita nel corso del quale, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione, in caso di cessione o assegnazione. Decorso tale termine, in caso di successiva cessione a titolo oneroso dei beni oggetto di rivalutazione, il costo fiscalmente riconosciuto (rispetto al quale si commisura l'eventuale plusvalenza) terrà conto del maggiore valore attribuito, con conseguente risparmio di imposta.
Non automaticità detrazioni fiscali interventi riqualificazione energetica
L'art. 29 introduce disposizioni volte a garantire, dal punto di vista del bilancio pubblico, l'effettiva copertura a fronte di agevolazioni fiscali in vigore, e che hanno un notevole impatto sulle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui alla L. 296/2006 e successivi provvedimenti attuativi. Le norme in questione prevedono in pratica una procedura finalizzata ad assicurare che la fruizione delle detrazioni in oggetto avvenga entro il limite degli stanziamenti finanziari recepiti in bilancio sulla base della normativa sopra richiamata. Ciò comporta ulteriori adempimenti a carico dei contribuenti intenzionati ad usufruire dell'agevolazione. Per le spese sostenute a partire dal 2008 occorrerà in pratica inviare una ulteriore istanza telematica all'Agenzia delle Entrate, secondo il modello che dovrà essere individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa. La fruizione delle detrazioni è subordinata alla successiva ricezione dell'assenso da parte dell'Agenzia, che si intende non fornito decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza in assenza di esplicita comunicazione di accoglimento. Per le sole spese sostenute nel 2008, ai contribuenti che non abbiano presentato l'istanza o ai quali sia stato negato l'accesso alle agevolazioni, è concesso comunque di usufruire, sulle medesime spese, della detrazione del 36% ai sensi della citata L. 449/1997 e successivi provvedimenti attuativi.
Le scadenze per l'invio dell'istanza sono le seguenti:
- dal 15.1.2009 fino al 27.2.2009 per le spese sostenute nel corso del 2008;
- dal 1.6 e fino al 31.12 di ciascun anno per le spese sostenute nel corso del 2009 e del 2010 (ultimo anno per il quale, stante la normativa vigente, sarà possibile usufruire delle detrazioni).