“IL D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, come converito nella L. 24 marzo 2012 n. 27 ha abrogato tutte le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Al Capo III di detto D.L., l’art. 9, c.2 precisa : “Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante”.Il comma 4 del summenzionato articolo 9 del D.L., come convertito, precisa, altresì: “Il compenso per le prestazioni professionali e’ pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.”In ossequio al disposto dell’art. 2233 del C.C. e degli artt. 635 e 636 del C.p.C. permane la competenza degli organismi di rappresentanza delle professioni regolamentate, anche in base a quanto recentemente riscontrato dall’Autorità Garante della concorrenza e del mercato con la chiusura dell’istruttoria I781 nei confronti degli Ordini di Roma, Firenze e Torino.Il CNAPPC, a fronte delle modifiche normative, ha inserito nel codice deontologico la necessità, al momento del ricevimento della commessa, della stesura di idoneo contratto d’opera, rafforzando l’adempimento con la previsione di tale obbligo entro le norme di deontologia, col duplice intento di contenere l’enorme contenzioso afferente la specifica materia e, obbedendo a una norma di civiltà, stabilire in maniera chiara e inequivoca ruoli e obblighi che, nella vaghezza normativa del passato, hanno dato luogo a un contenzioso enorme non più percorribile per i tempi biblici della giustizia civile.Successivamente alla approvazione della L. 27/2012, è stato emanato il D.M. 140/2012, noto come “decreto parametri”, in vigore dal 23 agosto 2012.Sorvolando per ovvi motivi di brevità sull’iter che ha condotto all’elaborazione delle nuove modalità di determinazione dei compensi va detto che esse discendono da una serie di parametri base.Il primo è il valore dell’opera “V”: il secondo è il valore percentuale “P”, sempre uguale qualsiasi sia il tipo di prestazione; il terzo è il grado di complessità “G” i cui valori riflettono la differente complessità delle varie prestazioni (ad esempio la progettazione di una strada piuttosto che quella di un ospedale); infine la sommatoria delle aliquote della tab. Z2 che di fatto sono le effettive prestazioni svolte dal professionista per lo svolgimento del suo incarico.Per la determinazione dei compensi professionali in sede di giudizio in base al summenzionato D.M. 140 occorre fare riferimento ai seguenti elementi:V = costo economico delle singole categorie componenti dell’opera (es. lavori edili, strutture, impianti… etc.)P = valore percentuale relativo all’importo delle singole categorie componenti l’opera;G = complessità della prestazione (valore compreso fra un minimo e un massimo);Q = specificità della prestazione (ad esempio, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori…. etc.)Il costo delle prestazioni è dato da: C P = V x G x Q x P.A eccezione del parametro “P” gli altri (G e Q) sono facilmente desumibili dalle tabelle allegate al D.M., mentre il parametro “V” (valore dell’opera) è dato dal preventivo di progetto o dal consuntivo dei lavori oppure può essere determinato attraverso tabelle ministeriali esistenti riportanti i valori unitari delle opere”.
PARAMETRI D.M. 140/2012
Il Decreto Legge 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) ha stabilito i parametri di riferimento che dovranno essere adottati, in sede giudiziaria, al fine di definire i costi di prestazioni professionali eseguite in assenza di specifico contratto.
Il CNAPPC ha sviluppato, di concerto con CRESME, uno specifico applicativo web finalizzato a calcolare per C.T.U. e C.T.P. iscritti al sistema ordinistico nazionale, e per tutti gli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti agli Ordini provinciali e censiti sull’Albo Unico Nazionale, i parametri così come individuati dal provvedimento di legge.
Il servizio è riservato agli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti agli Ordini provinciali e censiti sull’Albo Unico Nazionale.
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COMPENSI LLPP DM 143/2013
Il CNAPPC ha sviluppato di concerto con Consiglio Nazionale Ingegneri e la società Blumatica un applicativo web, messo a disposizione gratuitamente per tutti gli iscritti al sistema ordinistico nazionale, in grado di calcolare, in modo immediato e semplice le prestazioni professionali in base ai parametri stabiliti dal D.M. 31 ottobre 2013 n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria).
Il servizio è riservato agli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori iscritti agli Ordini provinciali e censiti sull’Albo Unico Nazionale.
CONTRATTI TIPO
I presenti “contratti tipo” redatti dal CNAPPC sono una raccolta di esempi utilizzabili, modificabili e personalizzabili, utili all’attività professionale.
La Riforma delle Professioni ha previsto l’obbligo del preventivo e suggerisce anche la necessità del contratto, ora inserita nelle Norme Deontologiche per sancire, in via definitiva, che un corretto rapporto di lavoro tra cliente e professionista, così come tra professionisti, passa dall’aver sottoscritto e condiviso regole chiare nel rapporto di lavoro.
Ogni iscritto potrà liberamente scegliere il modello di contratto che preferisce: gli esempi seguenti sono solo linee guida utili ma non esaustive.
In tal senso si precisa che gli esempi di contratto professionale di seguito riportati sono redatti a mero scopo indicativo e di supporto e non costituiscono opinioni e atti di indirizzo del Consiglio Nazionale e della Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti PPC.