Nell’ultimo anno del secondo triennio formativo 2017-2019 riepiloghiamo di seguito i punti principali contenuti nelle Linee Guida 2017 sulla formazione.
QUANTI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP) BISOGNA ACQUISIRE
- È necessario acquisire nel triennio 60 CFP di cui 12 obbligatoriamente sui temi delle discipline ordinistiche.
- È consigliabile, ma non obbligatorio, acquisire almeno 10 CFP ogni anno di cui 4 CFP sui temi delle discipline ordinistiche.
- I crediti maturati in eccesso in un triennio possono essere riportati al triennio successivo con un limite massimo di 20 CFP.
- Per i soggetti che si iscrivono per la prima volta all’Ordine, l’obbligo formativo decorre dal 1°gennaio dell’anno successivo, con un numero di CFP proporzionale rispetto ai 60 CFP del triennio.
- I soggetti che si re-iscrivono all’Ordine, a seguito di precedente cancellazione, dovranno conseguire i CFP dell’eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione.
QUALI SONO LE AREE OGGETTO DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA
- architettura, paesaggio, design, tecnologia, sicurezza;
- gestione della professione;
- discipline ordinistiche;
- sostenibilità;
- storia, restauro e conservazione;
- strumenti, conoscenza e comunicazione;
- urbanistica, ambiente e pianificazione nel governo del territorio.
LA PIATTAFORMA IM@TERIA
Tutte le attività formative (corsi, seminari, workshop ecc.) pubblicate su Im@teria sono accreditate in base ai criteri previsti dalle Linee Guida 2017.
Sulla Piattaforma iM@teria è possibile:
- visionare l’offerta formativa su scala nazionale
- verificare la situazione formativa personale
- richiedere, tramite autocertificazione, l’attribuzione di crediti formativi per alcune attività già seguite solo ed esclusivamente secondo le modalità indicate al punto 6.7 delle Linee guida
- richiedere esonero dall’attività formativa
- consultare le FAQ pubblicate
IN QUALI CASI È POSSIBILE RICHIEDERE L’ESONERO DALL’OBBLIGO FORMATIVO
Su domanda motivata e documentata presentata sulla piattaforma iM@teria (nella sezione “le mie certificazioni”) l’iscritto può richiedere l’esonero, anche parzialmente, dall’attività formativa solo nei seguenti casi:
- maternità, paternità e adozione;
- malattia grave, infortunio che determinino l’interruzione della professione per almeno 6 mesi continuativi;
- altri casi di impedimento derivanti da causa di forza maggiore e situazione di eccezionalità;
- docenti universitari a tempo pieno, iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione;
- iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni consecutivi (no possesso di partita IVA, no iscrizione INARCASSA).
Per gli iscritti con almeno 20 anni di iscrizione all’albo, la obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.
SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO
La violazione dell’obbligo di acquisizione dei CFP nel triennio costituisce illecito disciplinare (ai sensi dell’art. 7 DPR 137/2012 e dell’art.9, comma 2 del Codice Deontologico) e la mancata acquisizione di un numero di CFP superiore al 20% (12 CFP) determinerà la sospensione dall’esercizio della professione.