Il CNAPPC ha deliberato, nella seduta del 21 dicembre scorso, il mantenimento di 60 CFP da acquisire nel triennio 2017-2019, di cui almeno 12 CFP obbligatori in materia di discipline ordinistiche.
In riferimento, invece, al primo triennio formativo 2014-2016, si forniscono i seguenti chiarimenti:
– limiti annuali: la verifica dell’adempimento formativo, anche per questo primo periodo sperimentale, viene fatta sul triennio e non sull’annualità, sia per i crediti ordinari che per quelli obbligatori nelle discipline ordinistiche;
– trasferimento crediti da un triennio al successivo: coloro che hanno acquisito un numero di CFP maggiore di 60 nel triennio 2014-2016 potranno trasferirne fino a un massimo di 20 nel triennio successivo; nel caso di acquisizione di un numero di CFP obbligatori maggiori a 12 nelle discipline ordinistiche sarà possibile trasferirli al triennio successivo ma come crediti ordinari;
– autocertificazione: è possibile autocertificare attraverso la piattaforma iM@teria l’attività formativa nelle materie di cui all’art. 3 delle Linee Guida, organizzata da enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, ad eccezione di quelli organizzati dagli enti che hanno stipulato accordi/protocolli con il CNAPPC; per effettuare l’autocertificazione dovrà essere indicata la durata e la tipologia dell’evento ai fini dell’attribuzione dei CFP ai sensi delle Linee Guida vigenti e dovrà essere garantito adeguato sistema di rilevamento delle presenze;
– attività svolta all’estero: l’Ordine territoriale deve valutare e fare proprio l’evento frequentato all’estero, di cui l’iscritto deve produrre attestazione e tutta la documentazione necessaria a consentire l’attribuzione dei CFP ai sensi delle Linee Guida;
– esoneri: per il triennio 2014-2016 le casistiche di esonero ammesse sono solo ed esclusivamente quelle previste dal combinato disposto del Regolamento e delle Linee Guida in vigore nel periodo per il quale viene richiesto l’esonero; nel caso di 20 anni di iscrizione e di raggiungimento del settantesimo anno di età nel 2016 dovranno essere acquisiti i CFP relativi agli anni 2014 e 2015;
– cancellazione: in caso di cancellazione alla fine del primo triennio formativo e successiva re-iscrizione si applica quanto previsto all’art. 4 dalle nuove Linee Guida; l’iscritto dovrà, quindi, acquisire i CFP dell’eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione.