L’Agenzia delle Entrate rende noto che da lunedì 5 luglio si potranno inviare le richieste di contributo a fondo perduto alternativo ai Cfp automatici, previsto dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021, art. 1, commi da 5 a 15).
Il provvedimento firmato lo scorso 2 luglio dal direttore dell’Agenzia delle Entrate ha infatti approvato il modello da utilizzare per chiedere il contributo con le relative istruzioni.
Dal 5 luglio e fino al 2 settembre, i contribuenti interessati potranno presentare domanda tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato l’apposita guida fiscale “I contributi a fondo perduto del decreto sostegni bis”.
Il contributo a fondo perduto del decreto Sostegni bis
Il contributo a fondo perduto, alternativo a quello automatico previsto dal Dl Sostegni bis, è rivolto ai soggetti con un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro e può avere un importo massimo di 150.000 euro.
Due i requisiti per accedere al sostegno:
- aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro;
- aver avuto un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 di almeno il 30% rispetto al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Beneficiari
In base a quanto stabilito dal “Decreto Sostegni bis”, il nuovo contributo è alternativo al contributo “Sostegni bis automatico” (articolo 1, commi da 1 a 3, del Dl 73/2021), di recente erogato a tutti i soggetti che avevano ottenuto il contributo Sostegni nei mesi di aprile e maggio scorsi.
Quindi, chi ha i requisiti previsti per ottenere questo nuovo contributo ma ha già ottenuto il contributo “Sostegni bis automatico”, potrà ottenere l’eventuale maggior valore del contributo determinato.
Il nuovo contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Il contributo non spetta invece ai soggetti la cui attività e partita Iva non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021, agli enti pubblici (art. 74 del TUIR), agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).
Requisiti per ottenere il Bonus
I requisiti per avere il bonus sono due.
Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro.
Il secondo requisito da soddisfare è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, la norma non prevede l’ottenimento di un contributo minimo per chi ha attivato la partita Iva successivamente al 31 dicembre 2018. Pertanto tutti i richiedenti devono possedere il requisito del calo minimo del fatturato di almeno il 30%.
Come si calcola il contributo
Una volta verificato il possesso dei requisiti, per calcolare il contributo spettante, la differenza tra le due medie mensili viene moltiplicata per una percentuale diversa, a seconda che il richiedente abbia precedentemente ottenuto o meno il contributo “Sostegni bis automatico” e a seconda della fascia di ricavi 2019.
Se il richiedente ha ottenuto il contributo “Sostegni bis automatico”, le percentuali vanno dal 60% per i soggetti più piccoli (fino a 100.000 euro di ricavi 2019) al 20% dei soggetti più grandi (oltre 5 milioni e fino a 10 milioni di euro), passando dalle percentuali intermedie del 50%, 40% e 30%. Se il richiedente invece non ha ottenuto il contributo “Sostegni bis automatico”, le percentuali vanno dal 90% per i soggetti più piccoli al 30% dei soggetti più grandi, passando dalle percentuali intermedie del 70%, 50% e 40%.
A differenza dei precedenti contributi non è previsto un importo di contributo minimo, mentre l’importo massimo ottenibile è pari a 150.000 euro. Anche in questo caso il richiedente può scegliere tra l’accredito su conto corrente o il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta compensabile sul modello F24.
Qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.
Quando inviare la domanda
La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021.
La procedura web è resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 5 luglio 2021, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021.
Entro il 2 settembre, in caso di errore, sarà possibile presentare una nuova domanda per sostituire quella errata.
Le istanze
L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1, commi da 5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, contiene le seguenti informazioni:
- il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
- il settore di attività in cui opera il richiedente;
- il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;
- nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius;
- nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato;
- l’indicazione se i ricavi o compensi del secondo periodo di imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in oggetto sono inferiori o uguali a 100.000 euro, sono superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro, sono superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro, sono superiori ad 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro oppure sono superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- la dichiarazione che il richiedente è un soggetto diverso da quelli indicati al comma 6 del citato articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 (soggetti la cui partita IVA non risulti attiva alla data di entrata in vigore del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR, intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR);
- l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020;
- l’importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021;
- la scelta, irrevocabile, se utilizzare l’importo del contributo come credito d’imposta ovvero ottenere il versamento diretto della somma;
- l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
- il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’istanza stessa;
- la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.
Con il provvedimento del 2 luglio è approvato il modello “Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto Sostegni-bis per le attività stagionali” con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.
L’Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedure rese disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
Ricevute e controlli
A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Successivamente alla ricevuta di presa in carico l’Agenzia delle Entrate effettua dei controlli sulle informazioni contenute nell’istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l’avvenuto mandato di pagamento del contributo.
Nella medesima area riservata, in caso di mancato superamento dei controlli, l’Agenzia delle Entrate comunica l’eventuale scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto.
Sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle Entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.
Erogazione del contributo
L’importo del contributo da erogare viene determinato in base ai valori indicati sull’Istanza o in relazione al minor importo eventualmente indicato nel riquadro “Minor importo richiesto”, da compilare a seguito della dichiarazione di non superamento dei limiti degli aiuti di Stato per effetto del contributo stesso, diminuito (per i soggetti che hanno beneficiato del contributo Sostegni e che non l’hanno restituito) dell’importo del contributo Sostegni bis automatico.
L’erogazione del contributo di cui al punto precedente è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.
Clicca qui per scaricare il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate