La nuova normativa prevede che a decorrere dal 27/08/2011 i requisiti per l’iscrizione all’elenco siano i seguenti:
– iscrizione all’Albo e conseguimento dell’attestazione di frequenza con esito positivo al Corso di Specializzazione di Prevenzione Incendi, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 5 agosto 2011 (e dell’art. 8 comma 2 per i corsi effettuati prima della decorrenza della nuova normativa);
– oltre all’iscrizione all’Albo, essere appartenuto almeno un anno ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ed aver cessato di prestare servizio (è necessaria l’attestazione comprovante rilasciata dal Ministero dell’Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile);
– oltre all’iscrizione all’Albo, aver seguito favorevolmente, durante il corso di studi universitari, uno dei corsi di insegnamento di cui all’art. 5 comma 6 del D.M. 5 agosto 2011 (è necessaria la documentazione di superamento dell’esame).
Coloro che si sono iscritti negli Elenchi Ministeriali entro la data del 26/08/2011, quindi in conformità alla precedente normativa, rimangono iscritti a tali Elenchi fino al 27/08/2016 (qualunque siano stati i requisiti utilizzati per l’iscrizione). Nell’arco di tale periodo, per rimanere iscritti negli Elenchi, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell’arco di cinque cinque anni; pena la sospensione dell’iscrizione.