Con l’art.12 del D.L.12 luglio 2018, n.87 (in GURI n.161 del 13 luglio 2018) è stato previsto che il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) non si applica alle prestazioni di servizi resi alle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1 comma 2 della L.196/2009, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta a titolo di acconto.
Tali disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura successivamente al 15 luglio 2018, data di entrata in vigore del decreto legge.
Pertanto a partire da tale data i professionisti che devono emettere fattura nei confronti di una pubblica amministrazione non dovranno più indicare la dizione “scissione dei pagamenti”.
Per maggiori chiarimenti si rimanda a un articolo del Sole 24 Ore