Il professionista non può cedere il credito a se stesso, questo perché la persona fisica che svolge l’attività professionale non può coincidere con il soggetto terzo
Per usufruire dei bonus fiscali edilizi tra le opzioni possibili vi sono la cessione del credito e lo sconto in fattura, regolamentate all’art. 121 del decreto Rilancio (dl 34/2020) dove viene riconosciuta l’opportunità a tutti i contribuenti, quindi non solo ai soggetti IRPEF ma anche ai soggetti IRES.
All’articolo “Opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali” viene stabilito che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Ma un professionista può cedere il credito a sé stesso, e quindi utilizzare il credito in compensazione sugli F24 derivanti dalla sua attività professionale?
Cessione o sconto. Tutti i bonus
Prima di analizzare il caso, facciamo un riassunto su quali sono i bonus verso i quali è possibile esercitare le due opzioni. L’opzione per la cessione o sconto come specificato, riguarda gli interventi che danno diritto a:
• Superbonus energetico detrazione 110%;
• Superbonus consolidamento antisismico detrazione 110%;
• Sismabonus acquisto detrazione 110%;
• bonus facciate detrazione 90%;
• sismabonus detrazioni 70%, 75%, 80%, 85% soggetti IRES;
• ecobonus detrazioni 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%;
• recupero del patrimonio edilizio detrazione 50%;
• acquisto immobili ristrutturati da impresa detrazione 50%;
• installazione di impianti fotovoltaici detrazione 50%;
• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici detrazione 50%.
Per poter effettuare l’opzione per la cessione del credito da Superbonus è obbligatorio ottenere il visto di conformità sulla documentazione relativa all’intera pratica. Il visto può essere apposto da un professionista abilitato o da un CAF.
Per effettuare la cessione del credito per le altre detrazioni non occorre il visto di conformità.
Il professionista non può cedere il credito a se stesso
Il quesito è stato analizzato da Silvio Rivetti su L’Esperto Risponde de Il Sole 24 Ore. Il caso interessa un professionista che ha effettuato lavori per la propria abitazione, soggetti al superbonus 110%. In questi casi, il professionista può cedere il credito a sé stesso, e quindi utilizzare il credito in compensazione sugli F24 derivanti dalla sua attività professionale?
Nella Guida Superbonus delle Entrate, si legge che la cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o
d’impresa, società ed enti); - di istituti di credito e intermediari finanziari.
Con la circolare 24/E/2020 viene chiarito che la cessione del credito è consentita ed è configurata come libera, purché sia eseguita a favore di un qualunque soggetto terzo. Ciò significa che il professionista non può cedere il credito a se stesso, questo perché la persona fisica che svolge attività professionale non può assumere la qualifica di soggetto terzo rispetto alla propria veste di persona fisica che, agendo come tale e al di fuori dell’esercizio della propria professione, effettua i lavori agevolabili sulla propria abitazione.
>> SAL cessione crediti e sconto in fattura. Sì per superbonus no per altri bonus edilizi
Il professionista potrà, quindi, avvantaggiarsi del beneficio fiscale del 110% soltanto attraverso dichiarazione, in termini di detrazione Irpef.
Altro caso è quello che potrebbe verificarsi nell’ipotesi in cui il professionista svolgesse l’attività professionale in qualità di socio di una società. In questa situazione il beneficiario dell’agevolazione potrebbe cedere a tale soggetto terzo il suo credito, non essendoci ostacolo verso la sua qualifica di socio.
Consigliamo
A proposito di cessione credito, sconto in fattura e Superbonus consigliamo la lettura di una serie di e-book a cura di Antonella Donati. Si tratta delle brevi guide che possono tornare utili al progettista e all’utente finale che desidera avviare i lavori e usufruire delle agevolazioni.
Fonte: ediltecnico.it