Il professionista non può cedere il credito a se stesso, questo perché la persona fisica che svolge l’attività professionale non può coincidere con il soggetto terzo
![](https://www.ordinearchitettisavona.it/wp-content/uploads/2021/09/superbonus-e-cessione-del-credito-1024x436.jpg)
Per usufruire dei bonus fiscali edilizi tra le opzioni possibili vi sono la cessione del credito e lo sconto in fattura, regolamentate all’art. 121 del decreto Rilancio (dl 34/2020) dove viene riconosciuta l’opportunità a tutti i contribuenti, quindi non solo ai soggetti IRPEF ma anche ai soggetti IRES.
All’articolo “Opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali” viene stabilito che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Ma un professionista può cedere il credito a sé stesso, e quindi utilizzare il credito in compensazione sugli F24 derivanti dalla sua attività professionale?
Cessione o sconto. Tutti i bonus
Prima di analizzare il caso, facciamo un riassunto su quali sono i bonus verso i quali è possibile esercitare le due opzioni. L’opzione per la cessione o sconto come specificato, riguarda gli interventi che danno diritto a:
• Superbonus energetico detrazione 110%;
• Superbonus consolidamento antisismico detrazione 110%;
• Sismabonus acquisto detrazione 110%;
• bonus facciate detrazione 90%;
• sismabonus detrazioni 70%, 75%, 80%, 85% soggetti IRES;
• ecobonus detrazioni 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%;
• recupero del patrimonio edilizio detrazione 50%;
• acquisto immobili ristrutturati da impresa detrazione 50%;
• installazione di impianti fotovoltaici detrazione 50%;
• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici detrazione 50%.
Per poter effettuare l’opzione per la cessione del credito da Superbonus è obbligatorio ottenere il visto di conformità sulla documentazione relativa all’intera pratica. Il visto può essere apposto da un professionista abilitato o da un CAF.
Per effettuare la cessione del credito per le altre detrazioni non occorre il visto di conformità.
Il professionista non può cedere il credito a se stesso
Il quesito è stato analizzato da Silvio Rivetti su L’Esperto Risponde de Il Sole 24 Ore. Il caso interessa un professionista che ha effettuato lavori per la propria abitazione, soggetti al superbonus 110%. In questi casi, il professionista può cedere il credito a sé stesso, e quindi utilizzare il credito in compensazione sugli F24 derivanti dalla sua attività professionale?
Nella Guida Superbonus delle Entrate, si legge che la cessione può essere disposta in favore:
- dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o
d’impresa, società ed enti); - di istituti di credito e intermediari finanziari.
Con la circolare 24/E/2020 viene chiarito che la cessione del credito è consentita ed è configurata come libera, purché sia eseguita a favore di un qualunque soggetto terzo. Ciò significa che il professionista non può cedere il credito a se stesso, questo perché la persona fisica che svolge attività professionale non può assumere la qualifica di soggetto terzo rispetto alla propria veste di persona fisica che, agendo come tale e al di fuori dell’esercizio della propria professione, effettua i lavori agevolabili sulla propria abitazione.
>> SAL cessione crediti e sconto in fattura. Sì per superbonus no per altri bonus edilizi
Il professionista potrà, quindi, avvantaggiarsi del beneficio fiscale del 110% soltanto attraverso dichiarazione, in termini di detrazione Irpef.
Altro caso è quello che potrebbe verificarsi nell’ipotesi in cui il professionista svolgesse l’attività professionale in qualità di socio di una società. In questa situazione il beneficiario dell’agevolazione potrebbe cedere a tale soggetto terzo il suo credito, non essendoci ostacolo verso la sua qualifica di socio.
Consigliamo
A proposito di cessione credito, sconto in fattura e Superbonus consigliamo la lettura di una serie di e-book a cura di Antonella Donati. Si tratta delle brevi guide che possono tornare utili al progettista e all’utente finale che desidera avviare i lavori e usufruire delle agevolazioni.
Fonte: ediltecnico.it