Il Decreto Legge “Semplificazioni”, adeguando il testo vigente del Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs 82/2005), ha introdotto, all’art. 37, per i professionisti iscritti all’Albo l’obbligo del domicilio digitale, e cioè un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata.
È prevista, pertanto, la sospensione dal relativo Albo o elenco di appartenenza per i professionisti che non abbiano comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Si sollecitano tutti gli iscritti, qualora non l’avessero ancora fatto, a comunicare all’Ordine il proprio indirizzo di PEC alla Segreteria architetti@savona.awn.it
si precisa che l’eventuale sanzione viene meno nel momento in cui l’iscritto comunica il proprio domicilio digitale.