Emanato il decreto 18 del 13 aprile 2020 con il quale la Regione Liguria, fra le altre cose, ha autorizzato le opere minori edili. Al decreto ha fatto seguito il 14 aprile l’ordinanza n. 19/2020 della Regione Liguria.
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Autorizzazione alle “opere minori edili”
Con il decreto 18/2020 del 13 aprile la Regione Liguria ha autorizzato LE OPERE MINORI EDILI, di cui all’art. 6 del d.P.R. 380/2001 come di seguito indicate:
I) attività edilizia libera, di cui all’art. 6 del d.P.R. 380/2001;
II) opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA, di cui all’art. 6bis del d.P.R. 380/2001.
In altri termini, sono consentite, sul solo territorio della Regione Liguria, le opere edili che possono essere effettuate senza alcuna autorizzazione (es: manutenzione ordinaria ecc…) e quelle che presuppongono una CILA.
Queste attività dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all’emergenza epidemiologica in essere, con particolare riguardo ai contenuti del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali laddove applicabili.
Restano sospese tutte le altre opere edili, quelle che comportano una SCIA o un permesso di costruire.
Nello stesso decreto vengono altresì autorizzate:
a) le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l’apertura degli stabilimenti balneari e i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici;
b) le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all’ormeggio;
c) la manutenzione del verde pubblico e privato, il taglio del bosco per legna da ardere, la coltivazione di piccoli appezzamenti (poderi, orti, vigneti) o la conduzione di piccoli allevamenti di animali da cortile finalizzati al sostentamento familiare da parte di agricoltori non professionali;
d) i cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche, finalizzate al ripristino dei danni conseguenti ad eventi alluvionali e, più in generale, alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e alla difesa degli abitati dall’azione del mare;
e) le attività di manutenzione e propedeutiche alla consegna dei mezzi navali già allestiti da parte dei cantieri navali e il loro spostamento dal cantiere all’ormeggio (previa comunicazione al Prefetto ed alla Autorità Marittima competente).
Si ricorda che devono essere mantenute le condizioni di sicurezza, di seguito si rimanda al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro