Come si evince dal sito ufficilae di BiblusAcca comunichiamo agli iscritti che è in vigore, in attesa di essere convertito in legge, il dl 27 gennaio 2022, n. 4, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico“.
Il decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4
Il cd. dl “Sostegni-ter” è costituito da 33 articoli suddivisi da cinque titoli più un allegato:
- Titolo I – Sostegno alle imprese e all’economia in relazione all’emergenza covid-19
- Titolo II – Regioni ed Enti territoriali
- Titolo III – Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica
- Titolo IV – Altre misure urgenti
- Titolo V – Disposizioni finali e finanziarie
Art. 28 – Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche
Tra le “Altre misure urgenti” si segnala in particolare l’articolo 28 che interviene a modificare gli artt. 121 e 122 del dl 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di limitare l’utilizzo della cessione del credito.
Ricordiamo che l’articolo 122 riguarda la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 e, quindi, come per l’articolo 122-bis (Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi), la cessione del credito è consentita una sola volta secondo le nuove disposizioni del dl 27 gennaio 2022, n. 4., questo vuol dire che il cessionario del credito non può cederlo a sua volta.
L’articolo 121, comma 1, modificato alle lettere a) e b) è il seguente:
I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022,2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante,
con facoltà di successiva cessione del creditocedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione;b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare,
con facoltà di successiva cessionead altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.
L’articolo 122, comma 1, modificato è il seguente:
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.
Al comma 2 dello stesso articolo 28 si legge che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo dl n. 34/2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
Al comma 3, invece, si apprende che sono nulli:
- i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;
- i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;
- i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.
Art. 29 – Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici
Fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici:
- i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del dl 27 gennaio 2022, n. 4,
- nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi,
qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, si applicano le seguenti disposizioni:
- è obbligatorio l’inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del dlgs 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;
- per i contratti relativi ai lavori, in deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del dlgs n. 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo (art. 29, dl 27 gennaio 2022, n. 4). In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse.
La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
Per la compensazione si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all’1% del totale dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa.
Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.
Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica
Art. 14 – Riduzione oneri di sistema
Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1 gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
Art. 15 – Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, per imprese energivore
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti a causa dell’incremento dei costi dell’energia, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Art. 16 – Interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili
A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE.
Sostegno alle imprese e all’economia in relazione all’emergenza covid-19
Infine, tra le misure di sostegno alle attività economiche in vari settori adottate dal decreto legge, si segnala un fondo, denominato “Fondo per il rilancio delle attività economiche“, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.
Fonte: biblus.acca.it