L’art. 1, comma 28 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha prorogato i termini previsti dall’art. 119 del D.L n. 34/2020 entro cui sostenere le spese ammesse alla detrazione del 110 per cento relative agli interventi agevolati di cui al citato decreto.
Il testo originario del decreto attribuiva il diritto a fruire della “detrazione rinforzata” per determinate tipologie di lavori, ed esclusivamente per le spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021. Gli Istituti Autonomi Case Popolari e gli enti ad essi assimilati avevano a disposizione sei mesi in più. In tal caso, si prevedeva la possibilità di considerare in detrazione le spese sostenute entro il 30 giugno 2022.
Nel corso del tempo l’arco temporale entro cui sostenere le spese agevolate è stato esteso con più di un intervento normativo. Le modifiche non sono coordinate e sono diverse a seconda della tipologia di soggetto esecutore dei lavori.
L’ultima modifica normativa delle scadenze precedentemente in vigore è stata prevista, come anticipato, dalla citata legge n. 234/2021.
Le scadenze per fruire del beneficio sono variabili. La disciplina è “asimmetrica” e in grado di determinare con facilità errori. In alcuni casi, invece, il termine per fruire della maggiore detrazione è rimasto invariato quindi resta ferma la data del 30 giugno 2022.
I frequenti interventi del legislatore hanno modificato a più riprese il testo dell’art. 119 in esame rendendolo di difficile lettura. Ne è conseguito un quadro normativo di riferimento estremamente articolato.
Al fine di contribuire al chiarimento di tali aspetti della norma, si allega un documento in cui viene definito compiutamente l’ambito temporale degli interventi che attribuiscono il diritto alla detrazione del 110 per cento, sia di tipo energetico, sia finalizzati alla prevenzione del rischio sismico (c.d. Super sisma bonus).