L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le nuove FAQ a seguito delle risposte fornite a Telefisco 2022. BiblusAcca ha redatto una sintesi delle risposte fornite dalla Agenzia alle domande più frequenti di gennaio 2022:
Faq 1: edilizia libera e spese inferiori a 10.000 €
Se un contribuente ha sostenuto spese per interventi agevolabili in edilizia libera o di importi inferiori a 10.000 € nel dicembre del 2021 e invia la comunicazione a partire dal primo gennaio 2022, non ha l’obbligo di apposizione del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese.
Faq 2: determinazione 30%
Per la determinazione dei lavori al 30% eseguiti al 30 giugno 2022 per la proroga delle unifamiliari, occorre far effettuare un calcolo sul totale dei lavori (intervento complessivamente considerato), comprendendo, quindi, non solo tutti gli interventi al 110%, ma anche quelli a diverse percentuali di detrazione (es. spese di ristrutturazione detraibili al 50%, ecc.).
Faq 3: barriere architettoniche e tetto di spesa
Relativamente al Superbonus 110% per la realizzazione di interventi per il superamento di barriere architettoniche, se è trainato:
- da un intervento “trainante” di tipo eco, sono ammesse al 110% le spese nel limite di 96.000 euro. Il limite di spesa si somma a quello previsto per ciascuno degli interventi “trainanti” di cui al comma 1 dell’articolo 119;
- da un intervento “trainante” antisismico, il limite di 96.000 euro va complessivamente considerato tenendo conto anche delle spese sostenute per tale intervento antisismico.
Faq 4: precompilata
L’obbligo del visto di conformità per interventi agevolati da Superbonus è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente con dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). Pertanto, nel caso in cui il contribuente modifichi i dati relativi alle spese ammesse al Superbonus proposti nella dichiarazione dei redditi precompilata e presenti direttamente la dichiarazione non dovrà richiedere il visto di conformità.
Faq 5: visto di conformità
Pertanto, qualora l’apposizione del visto di conformità sia assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, ai fini della fruizione della detrazione, è necessario che le spese concernenti l’apposizione del visto relativo al Superbonus siano separatamente evidenziate nel documento giustificativo, poiché solo queste ultime spese sono detraibili.
Faq 6: prezzari DEI
La disposizione sull’utilizzo dei Prezzari DEI anche per gli altri bonus ha valenza interpretativa (quindi retroattiva), in quanto chiarisce che ai fini dell’attestazione della congruità delle spese, per tutti gli interventi ammessi alle agevolazioni, in attesa della emanazione dei decreti attuativi previsti dal comma 13-bis dell’articolo 119, è possibile utilizzare non solo i prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, ma anche i prezzari individuati nel citato decreto MISE del 6 agosto 2020.
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