Da gennaio 2013 viene introdotta la Pensione di Vecchiaia Unificata, con contestuale abolizione (salvo quanto previsto dalle norme transitorie) delle attuali pensione di vecchiaia, prestazione previdenziale contributiva e pensione di anzianità.
Viene modificato il metodo di calcolo della pensione, con il passaggio al contributivo pro rata.
PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA – Art. 20.2
La Pensione di Vecchiaia Unificata è costituita da due quote:
– una relativa ai periodi maturati fino al 31 dicembre 2012, calcolata con il metodo vigente fino a tale data;
– una contributiva, per le anzianità a partire dal 1° gennaio 2013.
Quota relativa ai periodi maturati fino al 31/12/2012
a) Quota retributiva, calcolata con le regole in vigore prima della Riforma del 2012, con le seguenti precisazioni:
– periodo di riferimento per calcolo reddito medio pensionabile (art. 17.4): i migliori 22 redditi degli ultimi 27 dichiarati (il reddito relativo all'anno fiscale 2012 è l'ultimo reddito utile per il calcolo della quota retributiva di pensione). Se il numero dei redditi è inferiore, la media reddituale è computata escludendo un reddito ogni cinque anni di anzianità maturata fino ad un massimo di quattro;
– riduzione quota retributiva in caso di pensionamento anticipato (art. 20.3): determinata in modo da rendere equivalente, in termini attuariali, l'anticipo del pensionamento rispetto all'età ordinaria.
b) Quota contributiva, calcolata con le regole in vigore prima della Riforma del 2012, per coloro che non hanno accesso ai requisiti necessari al trattamento retributivo.
Quota contributiva per le anzianità a partire dal 1/1/2013
Il montante è formato da:
– contributo soggettivo;
– contributo facoltativo;
– parte del contributo integrativo (art. 26.5) (cfr. "Contribuzione Integrativa: Retrocessione a previdenza"); contributi figurativi riconosciuti per le agevolazioni contributive (artt. 4 e 5) (cfr. "Contribuzione Soggettiva" e "Contribuzione Integrativa")
È rivalutato: con variazione media quinquennale del monte redditi degli iscritti alla Cassa ("Pil Inarcassa"), con un valore minimo dell'1,5%; è prevista inoltre la possibilità di un'ulteriore rivalutazione con parte del rendimento realizzato sul patrimonio della Cassa, subordinatamente alla verifica della sostenibilità (art. 26.6); e con coefficienti di trasformazione (art. 26.1): specifici, "per coorte", e soggetti ad aggiornamento annuo, con riferimento alla coorte che raggiunge l'età ordinaria di pensionamento.
Requisiti ordinari di accesso
Ad esclusione di alcuni casi previsti dalle norme transitorie (a tutela degli iscritti prossimi al pensionamento), la pensione di vecchiaia unificata si consegue al raggiungimento dei seguenti requisiti:
-età pensionabile ordinaria (art. 20.1): dagli attuali 65 anni, a partire dal 2014, elevazione di 3 mesi per anno, fino ad arrivare a 66 anni; successivamente adeguamento automatico alla speranza di vita. È prevista, tuttavia, la possibilità di anticipare il pensionamento a partire dai 63 anni (la quota "contributiva" sarà calcolata sulla base di coefficienti di trasformazione provvisori) oppure di posticiparlo a 70 anni;
– anzianità contributiva minima (art. 20.1): dagli attuali 30 anni, a partire dal 2014, aumento di 6 mesi per anno fino ad arrivare a 35 anni nel 2023. Non è prevista una anzianità contributiva minima al raggiungimento dei 70 anni di età: in questo caso, tuttavia, la pensione verrà calcolata interamente con metodo contributivo (art. 20.2).
L'aumento dell'età pensionabile consente di poter godere di una pensione di importo più elevato.
PENSIONE MINIMA – Art. 28
L'istituto della pensione minima (pari a 10.423 euro nel 2012) viene mantenuto anche nel metodo contributivo, ma non spetta:
I) se l'ISEE del nucleo familiare del pensionando sia superiore a 30.000 euro annui (rivalutati);
II) se si va in pensione a 70 anni senza aver maturato il requisito contributivo minimo;
III) se il pensionato ha un trattamento pensionistico diretto di altro Ente;
IV) nel caso di prestazione previdenziale contributiva (come previsto dalla precedente Normativa);
V) nei casi di pensione di anzianità e pensione di vecchiaia unificata anticipata;
VI) nel caso di totalizzazione.
L'importo della pensione minima non può essere superiore alla media dei venti redditi professionali rivalutati precedenti il pensionamento (questa condizione non si applica ai trattamenti di invalidità, inabilità e indiretti ai superstiti).
NORME TRANSITORIE
– È eliminata la pensione di anzianità, con le seguenti eccezioni per:
1. gli iscritti che al 31/12/2012 raggiungono quota 97 avendo almeno 58 anni di età con almeno 35 anni di anzianità (la domanda deve essere presentata entro il 31/12/2013 e la cancellazione dall'Albo entro i sei mesi successivi alla data della domanda) (art. 18.2);
2. gli iscritti che al 5/03/2010 avevano maturato almeno 55 anni di età e almeno 30 anni di contribuzione (la domanda deve essere presentata entro un anno dalla data di maturazione dei requisiti e la cancellazione dall'Albo entro i sei mesi successivi alla data della domanda) (art. 18.3).
– Il requisito minimo di anzianità per poter fruire del diritto alla pensione di invalidità passa da 5 a 3 anni (art. 22.1).
– Sono eliminate le prestazioni previdenziali contributive, ad eccezione di coloro che maturano i relativi requisiti entro il 31/12/2017 (la domanda deve essere presentata entro dodici mesi dalla maturazione dei requisiti) (artt. 19.1-19.3); decorso tale termine, è possibile il pensionamento a 70 anni senza alcuna anzianità minima (cfr. Requisiti di accesso alla Pensione di Vecchiaia Unificata).
– Per gli iscritti che abbiano maturato almeno 20 anni di anzianità contributiva entro il 31/12/2012, all'età di 70 anni continua ad applicarsi il pro rata a condizione di aver maturato un'anzianità contributiva di almeno 30 anni (art. 32.6).
– Gli iscritti prima del 29/01/1981 possono andare in pensione con almeno 65 anni di età ed almeno 20 anni di anzianità solo se maturano tali requisiti entro il 19/11/2015 (art. 32.1).
– È prevista la riduzione dell'importo della pensione ai superstiti nel caso di matrimonio contratto ad età superiore ai 70 anni, con differenza di età tra coniugi superiore a 20 anni e nessun figlio nato dal matrimonio (art. 24.6).