Con la legge regionale n. 42 del 24 novembre 2008, “Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse” (pubblicata sul B.U.R. n. 17 del 26 novembre), sono stati infatti abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 28 della legge regionale n. 22 del 29 maggio 2007 “Norme in materia di energia” che disponevano tali obblighi.
Inoltre, la L.R. 42/2008 cancella anche i commi 12 e 13 dell’articolo 33 della L.R. 22/2007, che prevedevano la nullità dei contratti di compravendita e di locazione, se non corredati dell’attestato di certificazione energetica. Con questa nuova legge, la Regione Liguria si è allineata alla scelta del Governo di cancellare l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica, obblighi previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del D.LGS. 192/2005.
Inoltre, la L.R. 42/2008 cancella anche i commi 12 e 13 dell’articolo 33 della L.R. 22/2007, che prevedevano la nullità dei contratti di compravendita e di locazione, se non corredati dell’attestato di certificazione energetica. Con questa nuova legge, la Regione Liguria si è allineata alla scelta del Governo di cancellare l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica, obblighi previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del D.LGS. 192/2005.
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L.R. 42/2008