Nel documento definitivo sono confermate le modifiche apportate in seguito alle osservazioni avanzate dalla Conferenza Unificata che limitano l'attuazione dello scomputo del volume extra e della deroga su distanze ed altezze solo agli interventi che apportino una riduzione di almeno il 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal D. Lgs. 192/2005. Quindi, secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11, limitatamente agli interventi che portino ad una riduzione dei limiti di trasmittanza previsti dal D. Lgs. 192/2005 di almeno il 10%:
– per le nuove costruzioni è riconosciuto lo scomputo del volume extra dovuto agli spessori eccedenti i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi, alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici;
– per interventi su edifici esistenti è permesso derogare a quanto previsto in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 cm per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 cm, per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
Secondo il comma 3 dell'art. 11 sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, e dunque non soggetti alla disciplina della DIA ma alla sola presentazione di una comunicazione preventiva al Comune, ad eccezione degli edifici tutelati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a), del D. Lgs. 192/2005, le opere volte all'incremento dell'efficienza energetica mediante l'installazione di:
– impianti solari termici e fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione della falda e che non modificano la sagoma degli edifici stessi;
– singoli generatori eolici con altezza massima di 1,5 m e diametro entro il metro;
purché abbiano una superficie inferiore a quella del tetto.
Le disposizioni sopra esposte trovano applicazione fino all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti. Le deroghe introdotte dall'art. 11 non potranno comunque in ogni caso applicarsi alle prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica. Come già dichiarato in sede di approvazione in Consiglio dei Ministri, il Governo prevede l'elaborazione di un nuovo provvedimento che apporti miglioramenti volti a semplificare ulteriormente le procedure per gli interventi di efficienza energetica ed estendere l'area di applicazione delle agevolazioni per gli impianti di produzione.
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dlgs_115_2008
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