Base imponibile su cui operare la ritenuta:
la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l'IVA. Dal momento che alcune spese sono soggette all'IVA nella misura ordinaria del 20% e altre spese sono assoggettate all'IVA agevolata del 10%, per esigenze di semplificazione si assume che, ai fini delle norme in esame, l'IVA venga applicata con l'aliquota più alta.
Somme già assoggettate a ritenuta:
nelcaso in cui per le somme in oggetto di bonifico sia già prevista l'effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto orginante (per esempio, per gli interventi effettuati in condomini), dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% ex art. 25, in considerazine del carattere speciale di tale normativa.
Fonti: normative
Art. 25 D.L. 31/05/2010 n. 78
Provv. Agenzia delle Entrate 30/06/2010 n. 94288