Con il Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (in G.U.R.I. 13 febbraio 2017 n. 36) è stato pubblicato il regolamento recante la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, prevedendo altresì l’individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il DM individua in pratica quanto già contenuto nella previgente normativa relativamente ai requisiti dei professionisti singoli od associati, delle società di professionisti, delle società di ingegneria e dei raggruppamenti temporanei (artt. 254, 255 e 256 del DPR 207/2010) e recepisce le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato nel parere della Commissione Speciale n. 2285/2016 del 3 novembre, richiamando, per quanto riguarda le disposizioni relative ai requisiti per garantire la presenza di giovani professionisti, quanto contenuto nelle Linee guida dell’ANAC n. 1/2016 sui servizi di Architettura e Ingegneria e n. 2/2016 relative all’offerta economicamente più vantaggiosa, effettuando pertanto un rinvio a tali linee guida e non prevedendo altre ed ulteriori disposizioni all’interno del dettato normativo.