I provvedimenti ottemperano alle previsioni contenute nella legge quadro sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (L. 36/2001, art. 4). La definizione delle procedure tecniche ad essi correlate è prevista dagli artt. 5 e 6 del D.P.C.M. 08/07/2003 recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la popolazione. Insieme a quest'ultimo, i due nuovi decreti costituiscono la normativa di riferimento per ciò che riguarda la tutela dell'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti.
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dm_29_5_2008