Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Decreto relativo all’autorizzazione paesaggistica semplificata – che era stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 20 gennaio – cioè il “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (…)”.
È il D.P.R. 13 febbraio 2017 che ora, per entrare in vigore, manca solo di un passaggio: la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Subito dopo, entrerà in vigore. Il nuovo Regolamento sostituisce il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 che con l’articolo 19 viene abrogato. Il nuovo Regolamento definisce 42 interventi semplificati (allegato A) e alza a 31 il numero di interventi esonerati dall’autorizzazione paesaggistica
Autorizzazione-paesaggistica_semplificata scarica il decreto
Update
Autorizzazione paesaggistica semplificata: il Dpr in Gazzetta ufficiale (in vigore dal 6 aprile)
È in Gazzetta ufficiale il Dpr che riscrive le regole dell’autorizzazione paesaggistica semplificata, che esenta 31 interventi dal via libera del soprintendente, e individua 42 interventi soggetti ad iter paesaggistico “veloce”. Il provvedimento sarà in vigore dal prossimo 6 aprile.
Iter “snello”
Il Dpr “snellisce” la procedura da seguire in caso di autorizzazione paesaggistica semplificata, prevedendo che l’iter venga sempre concluso in 60 giorni. Viene inoltre eliminata la verifica preliminare di conformità urbanistico-edilizia dell’intervento, prevista dal Dpr 139 del 2010. Verifica «in grado di bloccare il procedimento autorizzatorio semplificato in caso di esito negativo», si legge nella relazione che accompagnava lo schema di Dpr.
Viene inoltre stabilito che il parere del soprintendente è obbligatorio, ma non vincolante, se l’area interessata dall’intervento è assoggettata a specifiche prescrizioni d’uso da parte o del piano paesaggistico approvato ai sensi del Codice (Dlgs 42 del 2004) o del provvedimento di imposizione del vincolo.