In detto articolo si è stabilito che, relativamente alle istanze di terzo condono edilizio, per vincoli preclusivi della sanatoria delle opere abusive non conformi alla disciplina degli strumenti urbanistici, si intendono i vincoli comportanti inedificabilità assoluta individuati nell'art. 3, comma 3, della L.R. n. 5/2004, e non anche il vincolo di inedificabilità relativa di cui al citato R.D. n. 3267/1923.
Più specificamente con il citato articolo 85 si è voluto sancire che relativamente alle istanze di terzo condono edilizio aventi ad oggetto opere ricadenti in aree assoggettate soltanto al vincolo di cui al citato R.D. n. 3267/1923, e non anche a previsioni del Piano di Bacino comportanti l'imposizione di un regime di inedificabilità assoluta, non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 4, comma 1, della L.R. n. 5/2004.
Ciò significa che nei confronti delle sopramenzionate istanze di terzo condono non sono applicabili le limitazioni e le condizioni per l'ammissibilità della sanatoria stabilite nel citato art. 4, comma 1, bensì soltanto i limiti generali di dimensione e di tipologia previsti nell'art. 3, comma 1, della L.R. n. 5/2004, per cui non è da considerarsi a priori preclusa la condonabilità di opere abusive concretanti nuovi volumi o superfici fuori terra, ferma restando l'acquisizione del parere favorevole dell'Autorità preposta al relativo vincolo ai sensi dell'art. 32 della L. n. 47/1985 e s.m. sempreché si tratti di interventi comportanti movimento di terra, mutamento di destinazione d'uso di terreno boscato o trasformazione di terreno nudo e saldo, come già a suo tempo segnalato nella nota regionale n. 116129/2046 del 22.8.2006.
Resta ferma, invece, l'applicazione dei limiti e delle condizioni alla sanatoria previsti nell'art. 4 della L.R. n. 5/2004 ove nell'area su cui insiste l'opera abusiva oggetto di istanza di condono siano presenti altri vincoli di inedificabilità relativa, oltre al suddetto vincolo idrogeologico, quali quello paesistico o a parco.