Il DL Semplificazione del Governo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 luglio, ha introdotto una serie di misure che coinvolgono quattro ambiti: contratti pubblici ed edilizia, procedimenti amministrativi, diffusione dell’amministrazione digitale e attività di impresa, ambiente e green economy.
Queste le novità che riguardano le attività dei progettisti.
Codice degli Appalti
Stop alle gare per le opere pubbliche inferiori a 150mila euro almeno fino al 31 luglio 2021 e procedura negoziata, senza bando, previa consultazione:
- di almeno cinque operatori economici per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro o alle soglie comunitarie;
- di almeno dieci operatori economici per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro;
- di almeno quindici operatori economici per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie comunitarie.
Per le procedure negoziate fino alla soglia comunitaria si prevede come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso (salvo motivato ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
Sono stati fissati dei tetti massimi per le tempistiche delle procedure: due mesi per le pratiche burocratiche relative all’affidamento diretto, quattro per la procedura negoziata e sei se, invece, si tratta di grandi opere, per rendere più snella la ripresa dei lavori nel post-Covid. In caso di ritardi saranno previste delle conseguenze, come per esempio la risoluzione del contratto per inadempimento.
Non è stato trovato l’accordo, invece, sulle grandi opere che potranno beneficiare di queste nuove misure. In teoria, dovrebbero essere 50 ma ancora ci sono dei nodi da sciogliere.
Su questo tema il Consiglio Nazionale Architetti ritiene le misure insufficienti –> leggi il comunicato “DL Semplificazione: per i lavori pubblici misure del tutto insufficienti”
Interventi edilizi
Demolizione e ricostruzione più facile
Rimozione del vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma: per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione disciplinati da un piano urbanistico che preveda un programma di rigenerazione urbana, la ricostruzione sarà sempre consentita con la sola osservanza delle distanze legittimamente preesistenti; sarà possibile cioè ricostruire un edificio diverso di volume maggiore e di diversa sagoma e altezza ma mantenendo le distanze preesistenti.
Prospetti degli edifici
Sono ammesse le modifiche dei prospetti come opere di manutenzione straordinaria se indispensabili a garantire l’agibilità o l’accessibilità delle unità immobiliari (mentre sarebbero da qualificare come una ristrutturazione edilizia nei restanti casi).
Termini di inizio e fine lavori
Si allunga il periodo di validità dei titoli edilizi. Si dovrebbe profilare una proroga triennale sia per il termine di inizio lavori che per quello di fine lavori.
Tolleranze costruttive
Le tolleranze sono quelle difformità così lievi da far ritenere sproporzionato qualsiasi intervento sanzionatorio. Oltre a differenze misurabili mantenute nel limite del 2%, si avviano a diventare irregolarità non sanzionabili anche:
– le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità;
– la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.
Questi disallineamenti vanno dichiarati dal tecnico incaricato di presentare nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie.
Superbonus: cosa possono fare i condomini
Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera.
Silenzio-assenso
Il testo prevede il rilascio su richiesta dell’interessato circa l’intervenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE). Tale attestazione non ha comunque effetto costitutivo, ma solo dichiarativo.
Contributo di costruzione
Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.
SCIA
La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predisposto di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Fonte: Ordine Architetti Torino
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